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27 settembre 2016 Smart working: in fase di approvazione il disegno di legge sul lavoro autonomo e agile
Area Normativa

Smart working: in fase di approvazione il disegno di legge sul lavoro autonomo e agile

Il disegno di legge numero 2233 sul lavoro autonomo e sul lavoro agile o smart working, presentato dal governo nel quadro della legge di Stabilità 2016, ha ottenuto il via libera della commissione Lavoro del Senato a fine luglio 2016 e necessita ora dell’approvazione alla Camera.

Puoi seguire le novità sullo Smart Working in formato video o continuare la lettura sotto.

Alcune riflessioni sulla base di quanto modificato da questo DL rispetto a quello presentato nel 2014:

  • il datore di lavoro e dipendenti devono sottoscrivere un accordo individuale, pena la nullità, in cui devono trasparire gli strumenti utilizzati dal collaboratore, le responsabilità di quest’ultimo nel preservarne integrità e funzionamento, i limiti dei controlli esercitati dal datore di lavoro, i tempi di riposo (la disconnessione del lavoratore) e la condotta da assumere quando si lavora dall’esterno.
  • l’accordo individuale deve essere effettuato anche per i lavoratori a tempo determinato.
  • prevista anche la parità di retribuzione tra chi lavora in modalità agile e chi si reca in azienda, come anche le medesime coperture per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, cosi come anche per tutto ciò che concerne la formazione continua e la relativa certificazione.
  • il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza al lavoratore consegnando allo stesso ed al rappresentante della sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa con le specifiche dei rischi aziendali.
  • soppresso l’articolo con cui si conferiva ai contratti collettivi di lavoro l’introduzione di altre misure per stimolare il lavoro agile.

Restano invariate tutte le norme, i diritti e i doveri che le leggi e i contratti sanciscono per entrambe le parti, cosi come rimangono invariati gli orari di lavoro e gli incentivi economici legati alla produttività che il datore di lavoro dovesse riconoscere al lavoratore.

Come già noto, il presupposto necessario e fondamentale è il rapporto di fiducia tra azienda e dipendente; lo smart working, ossia il lavoro agile si configura come uno strumento di lavoro, una modalità, non come una tipologia contrattuale.

Il rifiuto di un dipendente al lavoro agile non giustifica modifiche al rapporto professionale esistente, né la risoluzione contrattuale.

I nuovi lavoratori devono poter lavorare in sicurezza, devono essere regolamentati in modo tale da potersi “disconnettere” dall’attività lavorativa, devono ovviamente rimanere informati e formati al meglio per poter lavorare in piena autonomia ampliando le proprie competenze.