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24 settembre 2019 Aumento del contributo addizionale naspi per i rinnovi del contratto a tempo determinato: tutte le novità
Area Normativa

Aumento del contributo addizionale naspi per i rinnovi del contratto a tempo determinato: tutte le novità

L’Inps, con la circolare n. 121 del 06 settembre 2019 ha dettato le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti relativi al contributo addizionale NaSpI introdotto dal D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) per il rinnovo dei contratti a tempo determinato.

AUMENTO DEL CONTRIBUTO NASPI : COSA PREVEDE? 

Il Decreto Dignità ha previsto, a partire dal 14 luglio 2018, l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NaSpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

Dal 2013, infatti, per tutti i contratti a tempo determinato è previsto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (Legge n. 92/2012).

Con il Decreto Dignità, anche in un’ottica di limitazione dei contratti a tempo determinato, il legislatore ha aumentato questo contributo NaSpI di 0,5 punti percentuali per ciascun rinnovo, anche del settore marittimo e di contratti di somministrazione di lavoro a termine.

Per rinnovo del contratto a tempo determinato si intende ogni nuovo contratto a termine sottoscritto tra le parti alla scadenza originariamente prevista.

Con l’estensione della disciplina del Decreto Dignità 2018 anche ai rapporti a termine in somministrazione, l’aumento del contributo addizionale NaSpI si applica sia nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore sia nell’ipotesi inversa.

Pertanto, a ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto a titolo di contributo addizionale. Non sono previste maggiorazioni in caso di proroga di un rapporto di lavoro a termine in essere.

MAGGIORAZIONE NASPI : QUALI SONO LE NOVITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA

L’incremento del contributo NaSpI dell’1,40% non è fisso, ma va calcolato moltiplicando lo 0,50% al numero dei rinnovi effettuati. Il Ministero del Lavoro, nella circolare 17/2018 ha chiarito che la maggiorazione del contributo ordinario pari all’1,4% deve essere incrementata dello 0,50%. 

“Un analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.”

Ad esempio, se il lavoratore presta per l’azienda soltanto rapporti diretti a tempo determinato, il calcolo del contributo avviene nel seguente modo:

contratto originario: 1,4%;

  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

IN COSA CONSISTE L’AUMENTO NASPI? LE ISTRUZIONI DELL’INPS 

A un anno dall’emanazione del Decreto Dignità, l’INPS con la circolare n. 121 del 6/09/2019 ha emanato le istruzioni per la gestione del versamento del contributo addizionale. I datori di lavoro sono tenuti al versamento della maggiorazione contributiva, a decorrere dalla competenza settembre 2019.

L’esposizione dovrà essere fatta nella sezione “AltreADebito” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, valorizzando i seguenti elementi:

  •  nell’elemento <CausaleADebito> deve essere inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo; 

  •  nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione; 

  •  nell’elemento <NumGG> o <NumOre> deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <GiorniContributiti> e <OreContribuite>; 

  • nell’elemento <ImportoADebito> deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NaSpI   dovuta, calcolata secondo la seguente formula:

numeroRinnovo*0,5%*<AltroImponibile> (dove numeroRinnovo=1 se CausaleADebito=M701, numeroRinnovo=2 se CausaleADebito=M702, ecc.). 

Il codice tipo assunzione per i lavoratori interessati dal rinnovo di precedente contratto a tempo determinato sarà 1R (“Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato).

È opportuno precisare che per il periodo precedente l’emanazione della circolare, vale a dire dal 14 luglio 2018 ad agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, esporranno per ogni singolo lavoratore i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti.

Per i dipendenti non più in forza, invece, dovranno essere valorizzati, nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019, gli stessi elementi previsti per i dipendenti ancora in forza senza valorizzazione di settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero, ma con l’elemento “TipoLavStat” con il codice “NFOR”, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso l’azienda.

AUMENTO IMPORTI CONTRIBUTO NASPI 2019: QUALI CONTRATTI SONO ESCLUSI? 

Risultano esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, i seguenti lavoratori:

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963: le attività stagionali previste dalla contrattazione collettiva dovranno sottostare al pagamento sia della contribuzione addizionale che di quella maggiorata (1,40% e 0,50% crescente);
  • apprendisti;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni;

Infine, il Decreto Dignità del 2018 ha confermato quanto previsto dalla legge n. 92/2012 in merito alla restituzione del predetto contributo addizionale in determinate situazioni:

  • trasformazione del contratto a tempo indeterminato: in questo caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
  • assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.