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21 maggio 2019 Congedo maternità 2019: cosa cambia, quanto dura e come chiederlo
Area Normativa

Congedo maternità 2019: cosa cambia, quanto dura e come chiederlo

Maternità post parto: il Messaggio dell’Inps 

L’Inps con Messaggio 1738 del 6 maggio 2019, non visibile nella sezione pubblica del sito internet, ha comunicato le procedure da seguire per la richiesta del congedo di maternità post parto.

A partire quindi da questa data è disponibile online il modello con il quale le lavoratrici interessate possono presentare la domanda per usufruire del congedo.

Quanto dura la maternità?

L’articolo 1 comma 485 della L. 145/2018 (Legge di bilancio) ha previsto la facoltà per le lavoratrici di “astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”

Pertanto, alla luce di tale innovazione prevista dalla Legge di bilancio 2019, la madre lavoratrice potrà fruire del congedo maternità dal giorno successivo alla data effettiva del parto e per i 5 mesi successivi.

Come richiedere la maternità post parto? 

Come specificato nel suddetto Messaggio Inps, le lavoratrici interessate possono presentare domanda telematica di maternità spuntando l’opzione relativa alla fruizione integrale maternità post parto, per la durata di cinque mesi (più il giorno del parto), secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs 151/2001.

La domanda dovrà essere presentata prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto e comunque, ai fini della prescrizione del diritto all’indennità, entro un anno dalla conclusione del periodo indennizzabile esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite patronato oppure tramite contact center.

Requisito fondamentale per procedere con la richiesta del congedo post partum è l’attestazione da parte del medico specialista del SSN o con esso convenzionato, nonché del medico competente, dell’assenza di rischi per la salute della donna e del nascituro.

Con riferimento a quanto sopra l’Inps non ha ancora definito le specifiche istruzioni operative. Tuttavia, questa modalità di fruizione post partum non è altro che un’estensione del congedo di maternità “flessibile” (art. 20 D.lgs. 151/2001) che consente lo slittamento di massimo un mese del congedo ante partum, fruendo quindi dell’astensione obbligatoria a decorrere dal mese precedente e per i 4 mesi successivi, pertanto si ritiene che le indicazioni amministrative saranno simili a quelle fornite sul congedo flessibile.

Di conseguenza, la certificazione sanitaria rilasciata dal medico aziendale, dovrebbe risultare necessaria solo in caso di lavoratore sottoposto all’obbligo di sorveglianza sanitaria (D.lgs. 81/2001). Per tutti coloro i quali non siano soggetti alla sorveglianza sanitaria, invece, in sostituzione della certificazione sanitaria del medico competente, bisognerà presentare dichiarazione del datore che attesti l’insussistenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.

È opportuno precisare che, nonostante sia già riconosciuta la possibilità di presentazione delle domande, al momento le stesse non transiteranno nella Gestione Maternità dell’Istituto. Questo vuol dire che, in attesa di apposita circolare, le domande saranno temporaneamente non gestite da parte dell’Inps.

In attesa di ulteriori provvedimenti è necessario comunque che il datore accerti sempre che la domanda sia presentata prima della fine del settimo mese di gravidanza e che verifichi la sussistenza e la correttezza della specifica certificazione del medico (sempre entro il settimo mese).