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15 gennaio 2019 Come cambia il congedo maternità obbligatorio nel 2019?
Area Normativa

Come cambia il congedo maternità obbligatorio nel 2019?

Come cambia la maternità nel 2019

Sarà possibile lavorare anche tutto il nono mese fino al parto

La legge di stabilità 2019 ha introdotto una importante novità in merito alla fruizione del congedo di maternità obbligatorio che ha sollevato da più parti non poche polemiche.

Vediamo quale.

Fino al 31 dicembre 2018 le lavoratrici avevano solamente due possibilità di scelta:

  1. usufruire del congedo di maternità obbligatorio della durata complessiva di 5 mesi decorrenti dai 2 mesi prima la data presunta del parto fino a 3 mesi dopo il parto
  2. lavorare fino ad un mese prima la data presunta del parto e usufruire del congedo di maternità per i 4 mesi successivi al parto, previa autorizzazione del medico del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’art. 1 comma 485, ha introdotto una terza opzione e precisamente

  1. a decorrere dall’1 gennaio 2019 la lavoratrice può scegliere di fruire il congedo obbligatorio di maternità solo dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, previo parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico competente alla prevenzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La legge di stabilità equipara con questa previsione, le dipendenti alle libere professioniste e partite Iva le quali potevano già fare questa scelta, molto spesso dettata dalla necessità più che da una libera scelta.

La disposizione ha suscitato non poche perplessità, c’è chi grida addirittura allo sfruttamento e alla schiavitù.

Tuttavia è doveroso sottolineare che lavorare fino al giorno del parto rimane sempre una scelta in capo alla lavoratrice la quale deve essere autorizzata dal medico del SSN e il medico competente che devono analizzare caso per caso e sono responsabili di certificare che lavorare fino al giorno del parto non costituisce un pericolo per la lavoratrice e il nascituro.

Al momento si attendono istruzioni operative in quanto numerosi sono i dubbi, per analogia tuttavia riteniamo al momento che, nelle more dei chiarimenti attesi, sono applicabili tutte le regole previste per la flessibilità relativa al lavoro dell’ottavo mese.

Segnaliamo inoltre che, il successivo comma 486 prevede un obbligo in capo al datore di lavoro in merito al riconoscimento dell’attività in smart working.

Più precisamente, a decorrere dall’1 gennaio 2019 il datore di lavoro che introduce in azienda il lavoro agile deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento dell’attività in smart working alle lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del periodo di maternità obbligatoria e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Novità sono state previste anche per i papà, l’art. 1 comma 278 ha innalzato da 4 a 5 giorni di congedo obbligatorio retribuito per i figli nati, adottati o affiliati nell’anno 2019, da godere entro 5 mesi dalla nascita del figlio.

Tutte queste misure adottate dal legislatore garantiscono ai lavoratori una maggiore flessibilità (si pensi anche alla possibilità introdotta di recente di poter usufruire del congedo parentale ad ore) volta a favorire sempre di più la conciliazione tra vita privata e lavoro.

Il tema è sicuramente “caldo”, non è da escludere che il dibattito favorirà la previsione di ulteriori misure agevolative.