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26 febbraio 2019 Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti - chiarimenti inps
Area Normativa

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti - chiarimenti inps

L’INPS ha emanato il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, con il quale fornisce chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.

La durata del congedo di paternità obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia (in caso di adozione o affidamento) del minore.

Per godere dei congedi il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

L’articolo 1, comma 278, lett. c), della citata legge n. 145/2018 ha, infine, prorogato, per l’anno 2019, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Nel caso di congedo di paternità facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Rimane fermo che per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a 4 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.