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12 marzo 2019 Contratto a tempo determinato: superare la durata massima con la deroga assistita
Area Normativa

Contratto a tempo determinato: superare la durata massima con la deroga assistita

Il D.L. n. 87/2018, conosciuto come Decreto Dignità, ha ridotto significativamente la durata massima del contratto a tempo determinato prevedendo un termine non superiore a 12 mesi senza specificare la causale. Il termine di 12 mesi del contratto a tempo determinato può essere superato, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni giustificative:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
  2. b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Il contratto a tempo determinato può nel complesso arrivare a una durata massima di 24 mesi o diverso limite di durata previsto dai contratti collettivi (CCNL).

Decorso il termine massimo del contratto a tempo determinato, l’art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 81/2015 prevede la possibilità di stipulare, presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, un ulteriore contratto a termine di 12 mesi fra gli stessi soggetti (c.d. deroga assistita).

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019 ha fornito chiarimenti interpretativi sulle modalità per applicare la deroga assistita, in particolare ha chiarito che la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi, oltre i limiti massimi consentiti, trova applicazione sia quando il limite massimo del contratto è di 24 mesi, come previsto dal Decreto Dignità, sia quando il limite massimo è individuato dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 19, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 nella parte in cui recita “salve diverse disposizioni dei contratti collettivi”.

La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro ribadisce, inoltre, che in caso di deroga assistita resta ferma l’osservanza delle disposizioni relative alle condizioni giustificative dei rinnovi dei contratti a termine previste dall’art. 19. comma 1 D.Lgs. n. 81/2015.

In caso di mancato rispetto della procedura di stipula del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, delle condizioni giustificative o nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.