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7 ottobre 2019 Contratto a termine assistito: tutte le novità
Area Normativa

Contratto a termine assistito: tutte le novità

Che cos’è il contratto a termine assistito?

Il contratto a termine assistito è un contratto a tempo determinato stipulato tra due soggetti che hanno già sottoscritto precedentemente uno o più contratti a termine per una durata complessiva di 24 mesi. L’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 81/2015 prevede, infatti, che la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i ventiquattro mesi. Successivamente può essere stipulato, presso la direzione territoriale del lavoro competente, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti di durata massima di 12 mesi chiamato appunto contratto a termine assistito.

Cosa cambia per il contratto a termine assistito? 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 8120 del 17 settembre 2019, fornisce il proprio parere in merito alla presentazione della richiesta di stipula di un contratto a termine assistito ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 nel caso in cui non indichi le causali, quali:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

L’INL si esprime anche se il contratto non preveda il rispetto dello stop and go di dieci giorni dalla data di scadenza del precedente contratto a termine di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza del precedente contratto a termine di durata superiore a sei mesi.

 

Che tipo di controlli può effettuare l’ispettorato del lavoro?

Fermo restando che l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella stipula di un contratto a termine assistito non certifica l’effettiva sussistenza delle causali, ma si limita alla verifica della completezza e correttezza formale dei contenuti del contratto stesso, il parere dell’INL conferma che non è ammissibile procedere alla stipula di un contratto a termine assistito in mancanza delle causali previste obbligatoriamente dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dopo il superamento della durata di 12 mesi di contratto a termine tra gli stessi soggetti. Inoltre nella nota n. 8120 del 17 settembre 2019 l’INL ribadisce che è obbligatorio rispettare lo stop and go anche tra la fine dell’ultimo contratto a termine e l’inizio del contratto a termine assistito.

Caratteristiche dell’ulteriore contratto a termine

In conclusione, quindi, il contratto a termine assistito deve sempre prevedere la causale ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e deve rispettare lo stop and go ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Testo Unico dei contratti di lavoro.