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3 maggio 2016 Ferie non godute: si avvicina il termine per l’obbligo contributivo, cosa fare se l’azienda chiude per ferie collettive?
Area Normativa

Ferie non godute: si avvicina il termine per l’obbligo contributivo, cosa fare se l’azienda chiude per ferie collettive?

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Ogni anno, solitamente con l’approssimarsi del periodo estivo, si avvicina anche il termine per le aziende di adempiere all'obbligazione contributiva sulle ferie non godute.

Ricordiamo brevemente la disposizione di legge (D. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 10 così come sostituito dal art. 1, lett. d), D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213):

“Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”

La scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi devono essere individuati:

  • entro il termine fissato dalla legge (art. 10, D.Lgs   n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie;
  • ovvero, nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione delle ferie dai regolamenti aziendali o dalle pattuizioni individuali rispetto alla previsione legale o contrattuale
  • in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2000 trovano scadenza al 30 giugno 2002; quelli per le ferie 2001, al 30 giugno 2003 e così via)

Il periodo estivo più comunemente, implica anche le possibili chiusure estive collettive aziendali, programmate in base alle attività, per consentire il riposo dei lavoratori con chiusura dell’esercizio, dello stabilimento in tutte le sue articolazioni.

Per le aziende in tale situazione, è importante ricordare che è possibile, entro il 31 maggio, richiedere telematicamente all’INPS il differimento del versamento contributivo che riguarda anche la trasmissione telematica del flusso Uniemens.

Per fruire della sospensione è necessario essere in possesso del Pin INPS, utilizzando il percorso sul sito dell’INPS: “servizi online” - “aziende consulenti e professionisti” - “cassetto previdenziale” - “comunicazioni online” - “invio nuova comunicazione” - “codice 445 richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”.

La richiesta non è vincolante, può essere presentata e accolta ma il datore di lavoro successivamente può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.

Il differimento può essere richiesto dal datore di lavoro una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese; nel mese di versamento differito saranno calcolati anche i relativi interessi per la dilazione.

E’ utile precisare che la richiesta non deve essere necessariamente coincidente con il periodo estivo, che risulta essere il più frequente, ma può essere richiesta per altri mesi, con la richiesta presentata sempre entro il 31 maggio.