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10 maggio 2016 Jobs act: come è cambiato il part time?
Area Normativa

Jobs act: come è cambiato il part time?

jobs act

Tra tutte le novità introdotte lo scorso anno da uno dei decreti del Jobs Act, in modo particolare il D.lgs. 81/2015, troviamo anche la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Cerchiamo di riportarne i principali aspetti, in modo schematico e sintetico.

Iniziando ricordando uno dei principali aspetti della disciplina precedente secondo la quale il rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla distribuzione dell’orario di lavoro, si configurava così:

  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale;
  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
  • rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto.

L’articolo 4 del D.lgs. n. 81/2015 non contiene più il suddetto elenco di tipologie di lavoro a tempo parziale secondo.

Il rapporto di lavoro part time è semplicemente una tipologia di lavoro con una prestazione lavorativa ridotta.

tab1

Il contratto di lavoro a tempo parziale rimane comunque stipulato in forma scritta ai fini della prova (art.5, c.1).

Ricordiamo che nel contratto di lavoro è contenuta puntuale indicazione:

  • della durata della prestazione lavorativa
  • della collocazione temporale dell’orario

Novità anche in tema di clausole flessibili ed elastiche, riassunte nel seguente schema:

tab2

Lo straordinario sarà ora permesso in tutti i tipi di rapporti a tempo parziale.

Fermo restando i limiti del lavoro supplementare.

Una novità è quella che è stata introdotta la facoltà, una sola volta, per il lavoratore, in luogo del congedo parentale e per un periodo corrispondente, di richiedere la trasformazione parziale con riduzione dell’orario del lavoro non superiore al 50%.

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la trasformazione entro 15 giorni.

Viene soppresso l’obbligo di informare le rappresentanze sindacali circa l’andamento delle assunzioni a tempo parziale.

Sussiste poi il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale anche per i lavoratori affetti da gravi patologie croniche degenerative, nonché anche per i dipendenti che assistono coniuge, figli e genitori affetti da gravi patologie croniche degenerative.