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20 giugno 2017 Lavoro accessorio: le novità dopo i vaucher
Area Normativa

Lavoro accessorio: le novità dopo i vaucher

Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del D.L. 50/2017, che prevede l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale, che come si ricorda è stato abrogato il 17/3/2017. Il nuovo lavoro accessorio presenta delle sostanziali differenze rispetto ai precedenti voucher.

 

LAVORO ACCESSORIO

Vediamo nel dettaglio le sostanziali differenze del lavoro accessorio rispetto ai precedenti voucher.

La disciplina è differenziata a seconda che l’utilizzatore sia una persona fisica o un’impresa.

PERSONE FISICHE

Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio saranno retribuite attraverso l’utilizzo di un libretto di famiglia

(che si potrà richiedere telematicamente all’inps).

Ma quali sono le attività permesse?

  • Piccoli lavori domestici
  • Assistenza domiciliare ai bambini o anziani
  • Insegnamento privato

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IMPRESE O LIBERI PROFESSIONISTI

In questo caso il committente dovrà utilizzare il contratto di lavoro occasionale.

Ma quali sono i limiti previsti?

Sono esclusi dalla possibilità di utilizzo del nuovo lavoro accessorio:

  • le imprese del settore edile e affini
  • aziende esecutrici di appalti di opere e servizi
  • le imprese che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato.

Per il settore agricolo si dovranno rispettare delle ulteriori limitazioni soggettive.

Infatti potranno svolgere lavoro occasionale accessorio:

  • pensionati
  • disoccupati
  • giovani fino ai 25 anni iscritti ad un percorso di studio

Esistono inoltre ulteriori limiti economici e temporali che i committenti e i prestatori dovranno rispettare.

  • I compensi erogati allo stesso prestatore non potranno superare i 2500 euro annui
  • Il committente non potrà impiegare il medesimo lavoratore per più di 280 ore annue (eccetto per il settore agricolo)
  • Il lavoratore non potrà percepire compensi di importo superiore a 5000 euro annui per la totalità dei committenti.

Al superamento di detti limiti il rapporto di lavoro si considererà a tempo pieno e indeterminato.