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23 maggio 2017 Smart working | lavoro agile
Area Normativa

Smart working | lavoro agile

In data 10 maggio 2017 è stato definitivamente approvato il disegno di legge n. 2233-B, recante misure per il lavoro agile.

Settimana del Lavoro Agile

L' Assessorato alle Politiche per il Lavoro del Comune di Milano ha promosso insieme ad Assolombarda, alle organizzazioni sindacali e ad altri partner istituzionali l'iniziativa della "Settimana del Lavoro Agile" dal 22 al 26 maggio 2017.

Le imprese che desiderano partecipare all'iniziativa potranno aderire tramite  il modulo on line presente sul sito del Comune di Milano.

Cos’è il lavoro agile?

Il lavoro agile (cosiddetto Smart Working ) è un rapporto di lavoro subordinato con le seguenti caratteristiche :

  • la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro è stabilita mediante accordo tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
  • non sono necessari precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
  • per lo svolgimento dell’attività lavorativa è possibile l’utilizzo di strumenti tecnologici;
  • la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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Per quanto riguarda l’accordo tra le Parti è importante precisare che :

  • ai fini della regolarità amministrativa e della prova deve essere stipulato per iscritto;
  • disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche relativamente alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Qual è la durata del rapporto di lavoro agile e come si recede dal contratto?

L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Per i lavoratori disabili, il termine del periodo di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni.

Qual è il trattamento economico e normativo ?

Il legislatore sancisce il principio di parità del trattamento economico e normativo che non potrà essere inferiore a quello complessivamente applicato ai colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

La legge prevede gli obblighi a carico del datore di lavoro per garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore .

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.