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5 marzo 2020 Malattia Inps: a chi spetta, come si calcola, come richiederla
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Malattia Inps: a chi spetta, come si calcola, come richiederla

Cosa si intende per malattia, in quali casi è necessario richiedere un certificato di malattia INPS e come fare la domanda?

Certificati malattia INPS: cosa c’è da sapere

Cosa si intende per malattia, e in quali casi è necessario richiedere un certificato di malattia INPS? Si parla di malattia INPS nei casi in cui il lavoratore sia concretamente impossibilitato allo svolgimento delle proprie mansioni in seguito ad alterazioni del proprio stato di salute. Rientrano nei periodi di malattia quindi anche quelli in cui sia impossibile per il lavoratore recarsi sul posto di lavoro per sottoporsi a specifiche terapie oppure per periodi di riposo per convalescenza.
L’assenza del lavoratore per malattia è tutelata dall’ordinamento italiano e dalla legge. Il codice civile, all’articolo 2110, prevede che in caso di assenza per malattia il lavoratore abbia il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro e al pagamento della retribuzione (o di un’indennità) nelle misure previste dalle contrattazioni collettive. Pertanto il lavoratore è legittimato ad assentarsi da lavoro, e non può essere licenziato per la durata della malattia e nei limiti di un determinato “periodo di conservazione del posto” la cui durata è definita dai contratti collettivi.
La retribuzione in caso di malattia, come vedremo più nel dettaglio di seguito, deve essere erogata al lavoratore anche se in misura ridotta rispetto a quella percepita solitamente. Parte o la totalità del compenso spettante durante il periodo di malattia, consiste in un’indennità di malattia INPS che solitamente viene anticipata dal datore di lavoro.

Come fare la domanda di malattia INPS

Il lavoratore dipendente (pubblico e privato) che intende assentarsi dal lavoro per malattia deve sottoporsi ad un accertamento sanitario dal proprio medico curante o presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale. In seguito a tale accertamento viene rilasciato un apposito certificato medico di malattia che attesta l’impossibilità allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative per un determinato periodo.
Pertanto cosa fare in caso di malattia? Innanzitutto il lavoratore dovrà comunicare la sua condizione al proprio datore di lavoro secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti aziendali. In seguito deve recarsi tempestivamente ad effettuare una visita di controllo il giorno stesso dell’assenza dal lavoro o al massimo entro il giorno successivo in caso di visita medica domiciliare.
Il medico è tenuto all’invio telematico del certificato di malattia all’INPS e al rilascio al lavoratore del relativo protocollo di invio (D.Lgs. 165/2001 per i dipendenti del settore pubblico e L. 183/2010 per il privato). Nel certificato vengono indicati:

  • i dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore;
  • la diagnosi;
  • la data di dichiarato inizio malattia, di rilascio del certificato e quella di presunta fine malattia;
  • l’indicazione se si tratta di visita ambulatoriale o domiciliare;
  • la residenza o il domicilio abituale ed il domicilio di reperibilità durante la malattia.

Il lavoratore è tenuto a prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC) e controllare l’esattezza dei dati inseriti (dati anagrafici ed indirizzo di reperibilità). Il certificato diventa così reperibile alla consultazione sul portale INPS al lavoratore stesso ed al suo datore di lavoro (tramite accesso autenticato con PIN INPS).

Certificato malattia INPS: come prolungare l’assenza?

Nel caso in cui la malattia prosegua oltre la data inizialmente prevista dal primo certificato di malattia, il lavoratore è tenuto a comunicare anche la prosecuzione della malattia. Entro possibilmente il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente deve essere prodotto un certificato di continuazione della malattia che sarà inviato dal medico competente all'INPS sempre per via telematica.
Se un certificato viene trasmesso prima della scadenza della prognosi precedente, i giorni della successiva prognosi si contano tenendo conto della data in cui il secondo certificato è stato rilasciato.
Viene considerata continuazione della malattia, la ricaduta avvenuta entro 30 giorni dalla cessazione della precedente. Ciò incide nei calcoli dell’indennità INPS e nel calcolo della c.d. carenza.

È possibile tornare a lavorare prima della fine della malattia?

Il lavoratore che si ritenga guarito può effettuare un rientro anticipato in servizio, dunque prima della fine della prognosi indicata sul certificato di malattia INPS: in questo caso però può essere riammesso a lavoro solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata (Messaggio INPS n. 6973/2014).

Certificato di malattia cartaceo INPS

In alcuni casi potrebbe non essere possibile o non andare a buon fine l’invio telematico del certificato di malattia da parte del medico o delle strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale. In queste occasioni il lavoratore è tenuto:

  • all’invio tramite PEC all’INPS del certificato cartaceo se lavoratore privato che ha diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS:
  • all’invio del certificato al proprio datore di lavoro in tutte in tutti i casi (sia privato che pubblico e a prescindere dall’indennità INPS).

Il certificato cartaceo deve comunque contenere tutte le informazioni sopra riportate, considerate essenziali per la sua validità.

Indennità di malattia INPS, a chi spetta?

Durante la malattia INPS è prevista una indennità di malattia determinata dalla contrattazione collettiva. Tale indennità in alcuni casi è totalmente a carico del datore di lavoro mentre in altri è a carico dell’INPS e può essere prevista un’integrazione da parte del datore di lavoro. In generale, l’indennità di malattia INPS è sempre a carico del datore di lavoro per impiegati/quadri (esclusi quelli del CCNL terziario) e dirigenti.
L’indennità erogata dall’INPS a differenza del trattamento economico a carico del datore di lavoro, è esclusa dall'imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.

In quali casi può essere richiesta la malattia INPS?

Di seguito gli eventi che l’INPS considera indennizzabili alla stregua della malattia:

  • il trattamento di emodialisi;
  • la tubercolosi, in mancanza del requisito contributivo o assicurativo per l'erogazione delle prestazioni economiche antitubercolari;
  • le cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale per esigenze di cura di determinate patologie;
  • i provvedimenti del Servizio sanitario nazionale con allontanamento dal posto di lavoro per esigenze profilattiche con somministrazione di mezzi terapeutici;
  • il trattamento trasfusionale del morbo di Cooley;
  • i periodi di incapacità lavorativa correlati alla effettuazione degli interventi di chirurgia estetica, necessari al fine di rimuovere vizi funzionali e non meramente estetici;
  • la donazione del midollo osseo (legge n. 52/2001);
  • l'aborto spontaneo o terapeutico avvenuto entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione;
  • la procreazione assistita;
  • la donazione di organi e il prelievo di cellule per conseguenti trapianti per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del lavoratore.

I beneficiari dell’indennità di malattia erogata dall’INPS sono diversi a seconda del settore in cui svolge l’attività il datore di lavoro:

  • industria e artigianato: operai e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio (per quest'ultimi si rinvia a quanto esposto nella nota redazionale Lavoro a domicilio);
  • commercio: operai e categorie assimilate, impiegati e quadri, con esclusione degli impiegati e quadri dipendenti da proprietari di stabili, dei portieri, dei viaggiatori e piazzisti e dei dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
  • credito, assicurazione: salariati;
  • agricoltura: operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato, salariati fissi ed assimilati a contratto annuo, salariati fissi con contratto inferiore all'anno, braccianti fissi od obbligati, braccianti avventizi (o giornalieri di campagna) ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni.

Hanno diritto all'indennità di malattia INPS anche:

  • i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;
  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a prescindere dal settore di attività e l’inquadramento (INPS circ. n. 43/2007; INPS mess. n. 6564/2007).
  • i lavoratori somministrati;
  • i lavoratori sospesi dal lavoro per aspettativa politica o sindacale non retribuita;
  • i lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla Gestione separata INPS (ad es. gli amministratori di S.r.l.) se non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria e non pensionati;
  • i lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno 100 giornate di lavoro dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'inizio della malattia;
  • i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali.

Come anticipato la contrattazione collettiva può individuare beneficiari dell’indennità erogata direttamente dal datore di lavoro.

Indennità e permessi malattia INPS per malati oncologici

La legge riconosce specifici permessi ai lavoratori affetti da patologie oncologiche in caso di riconoscimento di una invalidità civile o dello status di "handicap in situazione di gravità". In caso di riconoscimento dell'invalidità civile, il lavoratore può usufruire di un congedo straordinario per cure, non superiore a trenta giorni se l'invalidità riconosciuta è almeno pari al 50%. In questo caso la retribuzione è a carico del datore di lavoro e le giornate non sono computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Se, invece, viene riconosciuta la condizione di handicap grave (L. 104/1192 da cui “permesso 104”) il lavoratore può godere di due ore al giorno oppure in alternativa di tre giornate mensili di permesso retribuito. Lo stesso diritto è riconosciuto anche a un familiare del malato al fine di consentirgli l’assistenza nelle cure. A tali lavoratori è riconosciuto anche il diritto di richiedere la trasformazione del lavoro da tempo pieno in lavoro part-time che non può essere negato sulla base di esigenze aziendali da parte del datore di lavoro.

Calcolo dell’importo dell’indennità di malattia INPS

L'indennità giornaliera di malattia INPS viene calcolata moltiplicando la Retribuzione Media Giornaliera (RMG) per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia con una percentuale di riduzione che cambia nel caso di eventi lunghi. La retribuzione media giornaliera in caso di malattia INPS è costituita da tutto ciò che viene percepito dal lavoratore (in denaro o natura) per il compenso della prestazione lavorativa svolta.
Sono escluse dal calcolo dell’importo malattia INPS le somme non soggette a contribuzione INPS e le eventuali indennità sostitutive del preavviso e integrazioni del datore ad indennità INPS.
In particolare sono escluse dal calcolo della retribuzione media giornaliera:

  • l'indennità sostitutiva delle ferie;
  • le spettanze inerenti “premi” di maggior produttività aziendale non assoggettati a contribuzione.
  • importi relativi alle ex festività soppresse se pagate dal datore di lavoro senza subire decurtazioni riguardanti gli eventi di malattia intervenuti nel corso dell'anno.

Esempio di calcolo dell’indennità di malattia INPS

Il calcolo dell’indennità di malattia INPS che il lavoratore riceve in busta paga dipende da tre componenti, che qui analizziamo: giornate indennizzabili, retribuzione media giornaliera e misura dell’indennità.

Giornate indennizzabili di malattia

  • Ai lavoratori operai (dell'industria, commercio e categorie assimilate) l'indennità viene erogata dall’INPS per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia (quindi incluso il sabato) con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali.
  • Agli impiegati e quadri del settore commercio e agli apprendisti di qualsiasi settore, l'indennità viene riconosciuta per per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia con esclusione delle festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica. La giornata del Santo Patrono rientra tra le giornate indennizzabili se non previsto diversamente dalla contrattazione collettiva (che può porre tale giornata a carico del datore di lavoro).

Retribuzione di riferimento e calcolo della Retribuzione Media Giornaliera

Una volta individuate le voci da comprendere, il calcolo della Retribuzione Media Giornaliera (RMG) varia a seconda della categoria del lavoratore:

1. Impiegati e quadri del commercio

La Retribuzione Media Giornaliera si ottiene dividendo per 30 (divisore fisso) la retribuzione lorda relativa al mese precedente quello d'inizio della malattia, sommata al rateo degli emolumenti corrisposti con periodicità ultramensile. Se il mese precedente il lavoratore non ha percepito l’intera retribuzione (per altri eventi o assunzione in corso di mese, ecc) si divide la retribuzione lorda spettante per le giornate di lavoro prestato nel mese per il numero delle giornate stesse (incluse domeniche e festività retribuite) a questo numero si somma la quota giornaliera degli emolumenti ultramensili (ottenuti dividendo il rateo mensile per 30).

2. Operai dell'industria, commercio e settori assimilati

La Retribuzione Media Giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione lorda relativa al mese precedente quello d'inizio della malattia per le giornate retribuite comprese nel mese (comprese quindi festività godute, permessi retribuiti, sabato. A questo si aggiunge l’importo ottenuto dividendo il rateo mensile degli emolumenti ultramensili per il divisore fisso 25;

3. Operai retribuiti in misura fissa mensile

Il calcolo è effettuato con il divisore fisso mensile 26;

4. Lavoratori part-time verticale o misto

La retribuzione da prendere in considerazione è quella prevista nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia. La RMG si ottiene dividendo tale retribuzione per 360 per gli impiegati e 312 per gli operai (giornate indennizzabili in via convenzionale nell'anno). Per gli operai questo calcolo viene effettuato nel seguente modo:

  • dividere la retribuzione annua, al netto dei ratei di mensilità aggiuntive, per 312;
  • dividere i ratei di mensilità aggiuntive per 300;
  • sommare i due risultati ottenuti.

5. Lavoratori part-time orizzontale:

  • La retribuzione di riferimento è quella ricevuta dal lavoratore il mese precedente l’evento, in quanto già ridotta dalla percentuale di lavoro part time.

Misura e percentuali dell'indennità INPS

Alla RMG ottenuta deve essere applicata una percentuale che anche qui differiscono in base alla categoria di appartenenza del lavoratore. Per gli Operai, Impiegati e Quadri del commercio, Apprendisti di tutti i settori la percentuale corrisponde:

  • al 50% della RMG per le prime 20 giornate indennizzabili;
  • al 66,66% della RMG a decorrere dal 21° giorno di malattia.

Periodo di carenza e periodo massimo indennizzabile: quanto tempo dura la malattia INPS?

L'indennità di malattia INPS è dovuta dal 4° giorno di malattia partendo dal giorno di inizio riportato sul certificato medico. I primi tre giorni c.d. "periodo di carenza" sono previsti dai CCNL a carico del datore di lavoro. In caso di continuazione della malattia non interviene un nuovo periodo di carenza, a meno che il precedente evento sia durato meno di tre giorni.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e apprendistato il periodo massimo indennizzabile è pari a 180 giorni complessivi nell'anno solare anche in caso di più eventi di malattia distinti.
Sono esclusi dal calcolo dei 180 giorni i periodi di assenza per:

  • maternità sia obbligatoria e facoltativa;
  • malattia connessa allo stato di gravidanza
  • malattia causata da infortunio sul lavoro;
  • malattia professionale;
  • malattia tubercolare.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno invece diritto ad un periodo massimo di malattia INPS corrispondente a quello prestato nei dodici mesi precedenti l’evento, con un minimo di 30 giorni.

Cosa si intende per anno solare INPS?

Come anticipato, il periodo massimo indennizzabile dall’INPS viene calcolato nel corso dell’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Come si calcola dunque tale periodo in caso di eventi di malattia che durano oltre il 31 dicembre?

Se la malattia termina l’anno solare successivo l’inizio (c.d. indennità di malattia a cavaliere di due anni), e nell’anno precedente non è stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile, il conteggio viene azzerato al 31 dicembre. Per cui in questi casi il periodo massimo è di ulteriori 180 giorni a partire dal 1 gennaio. 

Se invece nell’anno precedente è stato raggiunto il periodo massimo, l’anno successivo l’indennità viene corrisposta per ulteriori 180 giorni ma in misura ridotta (2/3 dell’indennità).

Pagamento diretto malattia INPS: a chi spetta?

Solitamente l'indennità di malattia è corrisposta dal datore di lavoro nell’ordinaria busta paga mensile. Il datore di lavoro può poi conguagliare tale importo nella denuncia contributiva mensile (UniEmens). In alcuni casi, come da elenco, è previsto il pagamento dell’importo della malattia direttamente da parte dell’INPS:

  • agli operai agricoli;
  • ai lavoratori a tempo indeterminato, disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscano del trattamento di Cassa Integrazione;
  • ai lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
  • ai lavoratori parasubordinati.

È previsto il pagamento da parte dell’Istituto anche in casi di impossibilità di anticipo da parte del datore di lavoro (ad es. fallimento o procedura concorsuale). Ai fini del calcolo dell’indennità di malattia, l’INPS prende in considerazione le informazioni contenute nelle denunce UniEmens presentate mensilmente dal datore di lavoro.

Reperibilità malattia INPS e fasce orarie, come funziona?

Al momento della certificazione della malattia, il lavoratore deve comunicare all’INPS e al proprio datore di lavoro oltre alla sua residenza l'effettivo domicilio in cui è reperibile durante la malattia. In caso di allontanamento dal domicilio indicato durante il periodo di malattia, il lavoratore ha il dovere di comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità. Una errata o assente indicazione dell’indirizzo del lavoratore sulla certificazione di malattia comporta la perdita dell’indennità per l'intero evento di malattia, a meno che non sia possibile rintracciare altrimenti il lavoratore (INPS circ. n. 183/1998; mess. n. 22747/2009).

Durante la malattia, infatti, possono essere disposte delle visite mediche di controllo dall’INPS o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Come comunicare all’INPS l’assenza durante la malattia?

Nel caso in cui il lavoratore sia assente al momento della visita di controllo, viene richiesto tramite avviso di presentarsi in una data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza con il giustificativo dell’assenza alla visita di controllo. Se tale data è successiva alla ripresa dell’attività, il lavoratore non è tenuto a presentarsi ma deve informare la struttura INPS di competenza.

Malattie INPS: fasce orarie di reperibilità e controlli nel weekend

Le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo in caso di malattia INPS (anche nei giorni festivi, sabato e domenica) sono le seguenti:

Fasce di reperibilità per visite di controllo in caso di malattia per i lavoratori del settore privato

I lavoratori del settore privato in malattia devono essere reperibili dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Il medico può indicare sul certificato delle condizioni di esonero dalla reperibilità in caso di patologia grave che richieda terapie salvavita oppure nel caso di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%; L’assenza durante le ore di reperibilità in caso di malattia è possibile solo per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti e accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Fasce di reperibilità per visite di controllo in caso di malattia per i lavoratori del settore pubblico

I lavoratori del settore pubblico in malattia devono essere reperibili dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il medico può indicare sul certificato delle condizioni di esonero dalla reperibilità nei seguenti casi (D.M. n. 206/2017):

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Comunicare il cambio di domicilio di reperibilità in caso di malattia

In caso di necessità di richiesta di variazione dell’indirizzo di reperibilità, è consigliabile contattare l’INPS tramite il contact center telefonico al numero verde 803.164 da fisso oppure 06164164 da cellulare.