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18 settembre 2018 Modalità di pagamento delle retribuzioni: indicazioni operative
Area Normativa

Modalità di pagamento delle retribuzioni: indicazioni operative

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI: L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO FORNISCE LE INDICAZIONI OPERATIVE

L'Ispettorato Nazionale, con la nota del 10 settembre 2018, interviene nuovamente, a specificare le regole di applicazione della norma che, da luglio di quest'anno, obbliga i datori di lavoro a corrispondere ai propri dipendenti lo stipendio attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

 

Infatti, come si ricorderà, dal 1° luglio 2018, non è più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Restano espressamente esclusi dall'obbligo:

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;

- i rapporti di lavoro domestico;

- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa; pertanto, l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, l'Ispettorato ritiene, comunque, necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Modalità di pagamento ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l'Ispettorato ritiene conforme il pagamento delle retribuzioni in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. In tal caso, infatti, il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.

Il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del "vaglia postale" è ammesso qualora sia riportata l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione.

Modalità di verifica bancaria

Gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore sul sistema di pagamento adottato. L'Ispettorato analizza in dettaglio le varie fattispecie.

Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.

L'istanza di verifica va indirizzata alla filiale dell'Istituto di credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso, alla banca devono essere comunicati i dati (nome e cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti.

Strumenti di pagamento elettronici.

Se la carta di pagamento è dotata di IBAN devono essere eseguite le medesime verifiche previste per i pagamenti con bonifico.

Pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario.

La banca, svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:

- il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;

- la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;

- le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza;

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Nell'ipotesi di versamento tramite assegno bancario, l'Istituto di credito del datore di lavoro può fornire le seguenti informazioni:

- importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l'assegno;

- data pagamento;

- eventuale esito dell'assegno.