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10 aprile 2018 Naspi e compatibilità con il lavoro intermittente: i chiarimenti dell’inps
Area Normativa

Naspi e compatibilità con il lavoro intermittente: i chiarimenti dell’inps

INPS, MESSAGGIO N. 1162 DEL 16 MARZO 2018

Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l’INPS fornisce chiarimenti per l’accesso indennità NASpI e alla sua compatibilità con un rapporto di lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato, pertanto, nel caso di perdita involontaria del lavoro e contemporanea coesistenza di un rapporto di lavoro a chiamata la NASPI può essere concessa nel rispetto di determinati requisiti. 

Li analizziamo di seguito.

lavoro intermittente

 

  1. Lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con indennità di disponibilità.

A seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, Il lavoratore ha diritto alla NASpI a condizione che il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente non superi il limite annuo di € 8.000.

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità, in assenza della comunicazione o di reddito  superiore al limite annuo di € 8.000, il diritto alla NASPI decade.

  1. Lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo non intermittente e di un contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.

Se cessa il contratto di tipo non intermittente, il lavoratore ha diritto alla NASPI, nei seguenti casi:

  • Contratto di lavoro intermittente di durata pari o inferiore a sei mesi: si applica la sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata oppure in alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro comunicando, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
  • Contratto di lavoro intermittente di durata superiore a sei mesi, sussiste il diritto alla NASpI a condizione che il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente non superi il limite annuo di € 8.000  comunicando, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.

  1. Lavoratore che richiede la NASpI al termine di un contratto stagionale e viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore al limite di € 8.000.

Non è applicabile il cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente e pertanto, qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi la Naspi si sospende.

  1. Compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale

Qualora durante il periodo di percezione dell’indennità, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, di durata fino a sei mesi, la prestazione viene sospesa d’ufficio, per la durata del rapporto di lavoro. Si precisa che nel caso di rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente con obbligo di risposta e indennità di disponibilità, la sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro; nel caso di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione opera per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.