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14 giugno 2016 Piccola mobilità: pubblicate le attese istruzioni operative per il recupero delle agevolazioni spettanti
Area Normativa

Piccola mobilità: pubblicate le attese istruzioni operative per il recupero delle agevolazioni spettanti

Assunzioni-agevolate

Con ben tre anni di distanza dalla mancata proroga delle norme che consentivano ai datori di lavoro di assumere in maniera agevolata lavoratori licenziati per GMO da aziende di piccole dimensioni, (cosiddetta “piccola mobilità”), l’Inps a seguito delle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015) con il messaggio n. 2554 dell’8 giugno 2016, fornisce tutte le indicazioni operative che le aziende attendevano ormai da quasi un anno e mezzo.

Come si ricorderà, la legge 228/12 (stabilità 2013) non aveva rifinanziato gli incentivi in favore dei rapporti di lavoro riferiti ai lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende di piccole dimensioni (meno di 15 dipendenti), né aveva prorogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità.

Pertanto, per questi lavoratori, dal 1° gennaio 2013 è stata preclusa l’iscrizione nelle liste e, le aziende non hanno  più potuto usufruire delle agevolazioni connesse al reinserimento lavorativo, compresi i rapporti di lavoro agevolati instaurati prima del 2013.

Come su anticipato, la legge di Stabilità 2015 sbloccando le risorse necessarie per finanziare gli incentivi, sana non solo le assunzioni ma anche le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché effettuate entro il 31 dicembre 2012.

Vediamo, allora nel dettaglio le istruzioni fornite dall'INPS con il su menzionato messaggio, distinguendo le seguenti casistiche:

  1. I datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica al titolo di cui trattasi, non devono porre in essere alcun adempimento; infatti, le procedure, automaticamente, effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l’agevolazione spettante.
  2. I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all'invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante. Nel caso in cui fosse presente nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante.
  3. Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 che, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto, non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2016.
  4. Infine, i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31.12.2012 i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (piccola mobilità), non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta - completa della documentazione necessaria - alla sede Inps competente per territorio avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.
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Le Sedi INPS al fine di consentire una puntuale e corretta rielaborazione delle note di rettifica, dovranno esaminare tempestivamente le richieste pervenute, assegnando, se spettante, il codice di autorizzazione 5Q; contrariamente a quanto avvenuto finora, infatti, a seguito dell’istanza di ammissione al beneficio, le procedure non aggiorneranno automaticamente le caratteristiche contributive aziendali, ma tale adempimento è demandato ai funzionari della sede competente.

In conseguenza della mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta “piccola mobilità”, era stata sospesa anche l’elaborazione delle denunce contributive riguardanti i rapporti instaurati secondo l’abrogata previsione dell’art. 7, co. 4, D.lgs.167/2011, cioè con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità. A seguito della disposizione contenuta nell’art.1, comma 114, della Legge di Stabilità 2015 sarà quindi possibile usufruire del regime contributivo di cui alla sopracitata norma anche per tale tipologia di lavoratori.