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19 novembre 2019 Regime speciale per i lavoratori impatriati: benefici e agevolazioni
Normativa

Regime speciale per i lavoratori impatriati: benefici e agevolazioni

Normativa per lavoratori impatriati: cosa dice il Decreto Crescita?

L’art. 5 del D.L. n. 34/2019, il cosiddetto Decreto Crescita, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa che regola il regime speciale dei Lavoratori Impatriati.

Le novità introdotte dal Decreto Crescita hanno portato a una semplificazione delle condizioni di accesso al regime impatriati 2019-2020.

In particolare, i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, al fine di beneficiare dell’agevolazione per impatriati, devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
  • si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Chi altro può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati?

L’agevolazione per impatriati si applica anche ai cittadini di Paesi extra-UE con i quali risulta in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con l’Italia, che rispettano i seguenti requisiti:

  • sono in possesso di un diploma di laurea;
  • hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più ovvero;
  • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea.

In presenza di tali condizioni, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia – a partire dal 2020 – concorreranno alla formazione del reddito complessivo:

  • limitatamente al 30% del loro ammontare in tutti i casi “ordinari”;
  • limitatamente al 10% del loro ammontare per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Tra le novità di maggior interesse va segnalato che l’iscrizione all’Aire non è più condizione per la fruizione delle agevolazioni fiscali, essendo sufficiente che i soggetti impatriati abbiano avuto residenza in uno Stato con il quale sia stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni.

Lo sconto fiscale ha una durata strutturale di 5 anni, con la possibilità di proroga per ulteriori 5 anni qualora il dipendente abbia almeno un figlio minore a carico o sia divenuto proprietario di un immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi successivi al trasferimento.

Considerando l’impatto dell’incentivo fiscale appare consigliabile procedere con analisi “caso per caso” per verificare, ex ante, il rispetto delle condizioni di accesso al regime impatriati 2019-2020, evitando qualsiasi rischio di non riconoscimento da parte delle Autorità.