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3 luglio 2018 Lavoro: sgravi per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere
Area Normativa

Lavoro: sgravi per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere

Sulla G.U. n. 147 del 27 giugno 2018, è stato pubblicato il D.M. 11 maggio 2018 con il quale è stata resa operativa la disciplina degli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali.

L'agevolazione riguarda il triennio 2018-2020 e si applica sulla contribuzione INPS posta a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo stabilito dalla legge di bilancio 2018.

Alle cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato,  a  decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre, donne vittime di violenza di genere, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico della parte datoriale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

Ai fini della fruizione del beneficio le lavoratrici devono risultare inserite nei percorsi di protezione certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

L'agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. La materiale fruizione del beneficio è subordinata alla regolare produzione, da parte delle cooperative sociali che effettuano l'assunzione, di una certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse stanziate.