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24 aprile 2018 Tirocini formativi e di orientamento 2018: indicazioni operative inl
Area Normativa

Tirocini formativi e di orientamento 2018: indicazioni operative inl

I tirocini sono stati inseriti tra gli ambiti principali di intervento dell’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’anno 2018. Gli ispettori si concentreranno sulla verifica della genuinità dei tirocini con particolare riferimento a quelli extracurriculari.

Partendo dalle nuove linee guida, approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, con la circolare n. 8/2018 l’INL fornisce le indicazioni agli organi ispettivi in merito valutazioni da effettuare ai fini della valutazione circa la genuinità o meno di un tirocinio.

 

Una prima valutazione concerne le modalità di svolgimento del tirocinio che devono essere tali da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa, anche in riferimento alla corretta applicazione della disciplina regionale di riferimento (si ricorda che la materia è competenza esclusiva delle Regioni).

A titolo esemplificativo si riporta di seguito qualche indicazione operativa sulla quale riteniamo dover porre particolare attenzione (per l’elenco completo si rimanda alla circolare):

  • tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive
  • tirocinio attivato in assenza di requisiti soggettivi del tirocinante
  • tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti
  • totale assenza del PFI
  • tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale assente o per sopperire a esigenze organizzative (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui il tirocinante svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale
  • tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni
  • tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito
  • difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante
  • corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI;
  • l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (esempio autorizzazione preventiva per le assenze o inclusione del tirocinante in turni a integrazione “team” di lavoro)

Ne consegue che, ove il personale ispettivo riscontri la violazione delle disposizioni regionali o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio e fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, quest’ultimo potrà riqualificare il tirocinio in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In particolare l’INL ricorda che qualora il tirocinio superi la durata massima prevista dalla legge, si andrà incontro anche alla maxisanzione per lavoro nero.

Inoltre l’INL si sofferma sulla possibilità di prevedere un apparato sanzionatorio specifico per quelle violazioni definite “sanabili”, soggette ad una prima fase che consiste in un “invito a regolarizzare”. Ad esempio, sono elencate tra le violazioni “sanabili” la violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

A chiusura l’INL ricorda che per quelle Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida del 2017 con proprio atto normativo trova ancora applicazione la disciplina regionale previgente già adottata.