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19 giugno 2018 Tirocini: le nuove linee guida di regione lombardia
Area Normativa

Tirocini: le nuove linee guida di regione lombardia

La Regione Lombardia ha fornito i nuovi indirizzi in materia di tirocini, in virtù di quanto previsto, in data 25 maggio 2017, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni.

 

La disposizione regionale regola i seguenti tirocini:

  • Tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
  • Tirocini curriculari, previsti in percorsi di istruzione o formazione in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante e copia deve essere consegnata al tirocinante.

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:

  • strutture composte dal solo titolare o fino a 5 risorse umane: presenza contemporanea di 1 solo tirocinante;
  • strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di 2 tirocinanti;
  • strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è prevista una “premialità” per attivazione di tirocini, oltre la quota del 10% subordinatamente alla stipula di un contratto di lavoro subordinato con tirocinante ospitato, della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

  • possibilità di ospitare 1 tirocinio in più se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
  • possibilità di ospitare 2 tirocini in più se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
  • possibilità di ospitare 3 tirocini in più se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
  • possibilità di ospitare 4 tirocini in più se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti.

Per la partecipazione dei tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a 500 euro lorde su base mensile, riducibili a 400 euro nel caso in cui al tirocinante siano corrisposti i buoni pasto, oppure possa usufruire della mensa aziendale. L’indennità minima può scendere a 350 euro mensili lorde quando al tirocinante viene richiesta una presenza in azienda non superiore a 4 ore giornaliere. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima dell’80% del monte ore su base mensile. Qualora la presenza in azienda sia inferiore all’80% del monte ore su base mensile, l’indennità viene ridotta in modo proporzionale, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. Durante i periodi di sospensione del tirocinio, l’indennità non è dovuta.

Vige il divieto di attivare tirocini extracurriculari:

  • per lo svolgimento di attività elementari e per quelle per le quali non può essere previsto il tirocinio;
  • per sostituire i lavoratori subordinati:
  • nei periodi di picco delle attività;
  • nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni;
  • per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.

È vietata l’iterazione dei tirocini extracurriculari in capo alla stessa persona presso il medesimo soggetto ospitante e è vietata la realizzazione di tirocini extracurriculari a favore di persone con cui il soggetto ospitante ha già intrattenuto rapporti di lavoro dipendente.

L’attivazione di un tirocinio è, invece, consentita nel caso in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.