Contattaci!
IT|EN
10 gennaio 2017 Lavoratori ammessi al programma “garanzia giovani”
Area Normativa

Lavoratori ammessi al programma “garanzia giovani”

 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabili di giovani fino ai 29 anni di età, per le assunzioni di lavoratori effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017, è riconosciuto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che assumano giovani lavoratori registrati al "Programma Garanzia Giovani".

Tale misura è stata prevista, dal Ministero del lavoro, con decreto direttoriale dell'8 agosto 2014, n. 1709 e con la circolare n. 118/2014, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro interessati.

Destinatari dell'incentivo

Per fruire dell'incentivo, i datori di lavoro devono assumere giovani registrati al "Programma Garanzia Giovani", al sito www.garanziagiovani.gov.it, e che abbiano  le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i 16 ed i 29 anni (se minorenni, che abbiano assolto il diritto dovere all'istruzione e formazione );

- non occupati (disoccupati o inoccupati) e nemmeno inseriti in un percorso di studio o di formazione.

Al giovane viene attribuito, in fase di colloquio, da parte di un centro per l'impiego o un soggetto privato accreditato, un indice, detto classe di profilazione, che, sulla base delle informazioni fornite, stimerà il grado di difficoltà nella ricerca di un'occupazione, in quattro classi: BASSA, MEDIA, ALTA, MOLTO ALTA.

A seconda della classe di profilazione e della tipologia contrattuale, è prevista la possibilità e la misura dell'incentivo.

Puoi seguire gli approfondimenti sugli incentivi del Programma Garanzia Giovani in formato video o continuare la lettura sotto.

Tipologie contrattuali

L'incentivo spetta a condizione che il rapporto si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Prov. Autonoma Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni:

- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

- a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi.

L'incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale. L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

La misura

L'importo dell'incentivo è determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al Programma:

Istruzioni operative

Per fruire del bonus, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

In seguito all'invio della domanda, l'INPS consulterà gli archivi elettronici del Ministero del lavoro, per conoscere se il giovane per cui si chiede l'incentivo sia registrato al "Programma Garanzia Giovani".

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro, al fine di accedere all'incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione ovvero la trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione o trasformazione.

L'INPS poi effettuerà dei controlli in merito ai requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuirà un esito positivo o negativo all'istanza definitiva di ammissione al beneficio, dandone conferma al datore di lavoro.

L'incentivo sarà fruito dal datore di lavoro mediante relativo conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive.