Fringe benefit auto 2020: tutte le novità
I datori di lavoro che riconoscono come benefit ai dipendenti un’auto aziendale in uso “promiscuo”, ossia per uso personale del veicolo oltre a quello lavorativo, dovranno considerare le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 che incidono in modo variabile anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal lavoratore dipendente.
L’articolo 1, commi 632 e 633 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha innovato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 1° luglio 2020.
Attraverso la modifica della norma contenuta nell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), infatti, si è intervenuto direttamente sulle modalità di calcolo del fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, distinguendo le stesse sulla base delle emissioni di Co2.
Di conseguenza, per i veicoli ad alte emissioni, aumentano le percentuali su cui si calcola il benefit.
Auto aziendali: come calcolare il fringe benefit 2020
La base di calcolo del fringe benefit rimane ancorata alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri che viene determinata, per ciascun modello di autoveicolo, sulla base del costo chilometrico ACI (al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), mentre le variazioni apportate si riferiscono alle percentuali da applicare alla stessa prevedendo quattro valori, fra loro alternativi, al posto dell’unico a oggi in vigore (il 30% del costo chilometrico corrispondente a 15.000 chilometri annui).
La Legge di Bilancio 2020 per incentivare la diffusione di auto a basso impatto ambientale, ha previsto che per i mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 la percentuale da applicare per il calcolo del fringe benefit sarà la seguente:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Inoltre, dal 1° gennaio 2021 è previsto l’innalzamento delle percentuali per le ultime due classi più inquinanti.
Si precisa che le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano solamente quando si verificano due condizioni obbligatorie: l’autoveicolo concesso in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione (in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria si ritiene, dunque, a partire dal 1° gennaio 2020) e la concessione in uso del benefit al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.
Calcolo Fringe benefit auto aziendali 2020: le tabelle ACI
Per quanto concerne le operazioni pratiche di calcolo del fringe benefit auto bisognerà verificare, come sempre, i costi chilometrici sulla base delle tariffe ACI.
Le tabelle da utilizzare per l’anno 2020 sono state sdoppiate dall’ACI per adeguarsi alla nuova normativa, infatti una prima parte illustra i valori validi fino al 30 giugno 2020 (tabelle che riportano i valori calcolati sul 30% del totale) e la seconda parte illustra i valori del fringe benefit che sono validi dal 1° luglio in poi sulla base delle emissioni di Co2 del veicolo (tabelle che riportano i valori calcolati sul 25%, 30%, 40% e 50% del totale).
Nessuna modifica è stata apportata, infine, al regime di deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti da parte dei datori di lavoro; la deduzione, infatti, rimane pari al 70% indipendentemente dalla data in cui si realizza la concessione del fringe benefit al dipendente.