Decontribuzione Sud 2021, tutti gli aggiornamenti
L'Inps, con la circolare 22 febbraio 2021, n. 33 fornisce le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali legati all'esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud) di cui all'art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, oggetto di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Per fronteggiare il perdurare degli effetti sull'occupazione, determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, la legge di bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto).
La disposizione, nell'estendere l'esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede inoltre una diversa modulazione dell'intensità della misura. In particolare, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Decontribuzione Sud 2021, a chi spetta?
L’esonero contributivo previsto dalla Decontribuzione Sud spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni previste, ovvero: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L'agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove "la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale".
Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la struttura INPS territorialmente competente:
- riceva specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato;
- effettui i dovuti controlli;
- inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
L'esonero contributivo previsto dalla Decontribuzione Sud 2021 è concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary framework).
La Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021.
Esonero contributivo con Decontribuzione Sud 2021, in cosa consiste?
L'esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza che sia previsto un limite individuale di importo.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'agevolazione non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, ma resta subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
Decontribuzione Sud in Legge di Bilancio 2021, ulteriori aggiornamenti
L'agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, che con riferimento agli incentivi di tipo economico.
Sono cumulabili, a titolo esemplificativo:
- l'incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
- l'incentivo all'assunzione di disabili;
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI.