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3 novembre 2021 Decreto Fiscale 2021, tutte le novità di ottobre pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Decreto Fiscale 2021, tutte le novità di ottobre pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto Fiscale 2021 è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure previste, la proroga della cassa integrazione Covid e il ritorno dell’indennità di malattia per quarantena.

Proroga della cassa integrazione, congedi per figli in DAD o in quarantena, indennità di malattia: quali sono le novità del Decreto Fiscale 2021? 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L 146/2021, chiamato anche Decreto Fiscale.  Le disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 22 Ottobre 2021. Di particolare interesse la riproposizione di interventi già attuati nel corso delle precedenti fasi dell’emergenza covid in materia di lavoro.

Gli ambiti di intervento sono i seguenti e per tutti saranno necessarie le indicazioni operative che l’INPS avrà cura di fornire:

  • Novità Decreto Fiscale 2021: quarantena Covid equiparata a malattia

Sono stati stanziati fondi per il 2021 per la tutela come malattia per i lavoratori che si trovano in quarantena. Fino al 31/12/2021, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

  • Novità Decreto Fiscale 2021: congedi parentali per figli in DAD o in quarantena

Fino al 31/12/2021 i dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, possono astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da Covid-19 e alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto. In caso di figli disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L. 104/92, il congedo è riconosciuto indipendentemente dall’età del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria. Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22/10/2021 possono essere convertiti su domanda nel congedo in esame. I genitori di figli conviventi di età fra 14 e 16 anni, alternativamente all'altro, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in esame oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo salvo che sia genitore anche di altri figli avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna misura.

  • Novità Decreto Fiscale 2021: proroga cassa integrazione Covid e ammortizzatori sociali

Per fronteggiare le conseguenze occupazionali della pandemia, il Decreto Legge 146/2021 estende la cassa integrazione Covid che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di questi ulteriori ammortizzatori sociali Covid con procedure semplificate sono i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dai fondi di solidarietà bilaterali e dalla Cigd. I datori di lavoro indicati potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane. L’accesso è soggetto a una condizione: gli interessati devono essere stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal Decreto Sostegni (Dl 41/2021). Gli altri datori di lavoro beneficiari dell’ulteriore aiuto sono le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. Per queste imprese si prevede un’aggiuntiva tranche massima di nove settimane di Cigo Covid per l’ultimo trimestre 2021.
Per tutte le misure prorogate si confermano: l’esonero dal contributo addizionale; il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento richiesto; i termini di decadenza per l’inoltro delle relative istanze.