Contattaci!
IT|EN
28 febbraio 2025 DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: PROCEDURA E CHIARIMENTI INL

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: PROCEDURA E CHIARIMENTI INL

Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio attraverso il quale il lavoratore pone fine al rapporto di lavoro secondo due modalità: “ordinaria” o “per giusta causa”.

La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, introduce una nuova modalità per presumere le dimissioni nei casi in cui il lavoratore manifesti, attraverso il proprio comportamento, una chiara volontà di interrompere il rapporto di lavoro: le “Dimissioni per fatti concludenti”.

Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti e quando si applicano

Le dimissioni per fatti concludenti sono state introdotte per contrastare una pratica diffusa nel tempo, che in alcuni contesti era diventata un vero e proprio “modus operandi” alternativo alle dimissioni ordinarie.

In particolare, il fenomeno riguarda quei dipendenti che si assentano dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione né formalizzare le proprie dimissioni, con l’intento di essere licenziati e poter così accedere alla NASpI.

Poiché il rapporto di lavoro cessa per decisione del datore di lavoro, il dipendente perde il posto in modo “involontario” e ha diritto all’indennità di disoccupazione. Inoltre, il datore di lavoro è obbligato a versare il cosiddetto “ticket di licenziamento”, pari a quasi 2.000 euro per 36 mesi di anzianità.

Con l’Art. 19 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, che ha aggiunto il comma 7-bis, art. 26, Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 12 gennaio 2025, si prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:

  1. oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro; o
  2. in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni (di calendario);

il datore di lavoro invia comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Nei casi di cui sopra, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal medesimo art. 26 (ossia le dimissioni sono valide anche se non presentate tramite il modulo telematico né in sede protetta).

Resta salva l’ipotesi per cui il lavoratore sia stato impossibilitato a comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, ma per la quale dovrà fornire idonea giustificazione.

La nuova procedura INL per certificare le dimissioni implicite

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina.

Il datore di lavoro, ai fini della risoluzione del rapporto, è tenuto a comunicare all’INL l’assenza ingiustificata protratta oltre i 15 giorni previsti dalla legge o il termine stabilito dalla contrattazione collettiva.

La comunicazione deve avvenire preferibilmente tramite PEC, indirizzandola alla sede territoriale dell’INL competente per il luogo di lavoro.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve includere:

  • Dati del datore di lavoro;
  • Dati anagrafici del lavoratore;
  • Recapiti del lavoratore (indirizzo di residenza/domicilio, numero di telefono e indirizzo email);
  • Dati relativi al rapporto di lavoro.

L’INL ha messo a disposizione un modello di comunicazione standard.

Una volta ricevuta la segnalazione, gli Ispettorati territoriali possono avviare verifiche per accertare la fondatezza della comunicazione, contattando il lavoratore o altre persone che possano fornire elementi utili.

Gli accertamenti devono essere conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se viene accertata l’assenza ingiustificata del lavoratore, il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni volontarie e il datore di lavoro può procedere alla comunicazione ufficiale della cessazione.

Se invece il lavoratore fornisce una prova contraria, o se l’Ispettorato riscontra l’inesattezza della segnalazione, la risoluzione viene annullata e il rapporto di lavoro resta in essere.

Dubbi e chiarimenti sulle dimissioni per fatti concludenti: come evitare errori

Con l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti, il legislatore ha creato un meccanismo alternativo al licenziamento disciplinare nei casi di assenza ingiustificata prolungata. Tuttavia, i due istituti restano distinti sia concettualmente sia proceduralmente.

Per evitare errori, il datore di lavoro deve seguire questi step:

  1. Verificare che l’assenza ingiustificata superi il termine stabilito dal CCNL o i 15 giorni previsti dalla legge;
  2. Comunicare l’assenza alla sede territoriale dell’INL;
  3. Cessare il rapporto di lavoro tramite comunicazione telematica al Centro per l’Impiego (CPI), con causale “dimissioni volontarie”;
  4. Elaborare il cedolino con le spettanze di fine rapporto;
  5. Non versare il contributo NASpI;
  6. Eventualmente trattenere l’indennità di mancato preavviso dalle competenze di fine rapporto;
  7. Escludere il rapporto di lavoro cessato dal calcolo dell’incremento occupazionale o dal diritto di precedenza.

Nuova codifica INPS per le dimissioni per fatti concludenti

L’INPS, con il Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, ha specificato che, a partire dal 12 gennaio 2025, le cessazioni del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (dimissioni per fatti concludenti) dovranno essere indicate nel flusso UniEmens con il nuovo codice “1Y”, che identifica la "Risoluzione rapporto di lavoro ex art. 26, D.Lgs. 151/2015, comma 7-bis".