Dato che la gestione dei fringe benefit lascia spesso spazio a dubbi e incertezze, i consulenti del lavoro Lumina mettono a vostra disposizione una descrizione sintetica dei principali istituti che compongono i famosi “beni in natura”.
Cosa si intende per FRINGE BENEFIT
Con il termine Fringe Benefit, si intendono delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall'azienda al dipendente allo scopo di integrare la normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività.
Si tratta di una forma retributiva, che può concretizzarsi in: cessione di beni o prestazioni di servizi a titolo gratuito o agevolato.
Valorizzazione del BENEFIT
così detto “valore normale”, ex art. 9 TUIR (DPR n. 917/1986);
così detto “valore convenzionale” disciplina specifiche per benefit.
In tema di benefit è importante fare riferimento al TUIR ex Art. 51 c. 3, terzo periodo:
“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (€ 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Per semplificare di seguito un esempio:
Valore benefit Euro 180,00 --> inferiore a Euro 258,23 (limite legale) --> non partecipazione al reddito;
Valore benefit Euro 300,00 --> superiore a Euro 258,23 (limite legale) --> partecipazione intera al reddito per Euro 300,00 (valore complessivo del benefit)
NB: non si tratta pertanto di una franchigia.
Qui trovi un elenco di benefit e le novità del 2016, passa con il mouse sulla voce di tuo interesse per leggere le relative specifiche.
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