INPGI, CIRCOLARE N. 6 DEL 18 MARZO 2020
L’ INPGI interviene, con la circolare n. 6 del 2020, riguardo le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dal D.L. n. 18 del 2020. In particolare, il documento di prassi specifica le regole in base alle quali è possibile accedere alla sospensione dei versamenti nelle varie modalità previste dal decreto a seconda del settore di attività o del fatturato prodotto dal contribuente nel periodo d’imposta 2019.
Sospensione dei versamenti contributivi per specifici settori
Sono sospesi, fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortuni in favore dei seguenti soggetti:
- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla precedente lettera a), la facoltà di sospensione dei versamenti contributivi è prevista, invece, fino al 31 maggio 2020. In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi per contribuenti minori
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortuni oggetto di sospensione saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:
- i datori di lavoro privati;
- i committenti privati, con giornalisti co.co.co. iscritti alla gestione separata;
- i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata.
Il datore di lavoro e/o il committente, che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
Per i giornalisti liberi professionisti iscritti presso la Gestione previdenziale separata dell’INPGI, non essendo previsti adempimenti e/o versamenti contributivi con scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, potrà essere oggetto di sospensione - in caso di pagamento dilazionato in corso - il versamento della rata scadente nel mese di marzo. La stessa potrà essere versata il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.