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3 agosto 2023 INPS: VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI SOSPESI A CAUSA DEGLI EVENTI CLIMATICI DEL 26 NOVEMBRE 2022 NEI TERRITORIO DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E DI LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA

INPS: VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI SOSPESI A CAUSA DEGLI EVENTI CLIMATICI DEL 26 NOVEMBRE 2022 NEI TERRITORIO DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E DI LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA

INPS, MESSAGGIO N. 2854 DEL 01/08/2023

L’Inps con il messaggio numero 2854 del 1° agosto 2023 fornisce indicazioni in merito alle modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi a causa degli eventi climatici avvenuti nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’Inps ricorda inoltre che è possibile effettuare la rateizzazione delle somme fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo sempre senza applicazione di interessi e sanzioni, a decorrere da 16 settembre 2023. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro e il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere seguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto ricorda che il versamento delle rate sospese, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2023.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro, che hanno sospeso gli adempimenti, devono trasmettere entro il 16 settembre 2023 anche le denunce retributive e contributive.

Datori di lavoro con dipendenti

Per il versamento dei contributi sospesi, il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” e esponendo la matricola datoriale seguita dal codice attribuito alla sospensione contributiva “N980”.

Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza (ad esempio, periodo dal 11/2022 - periodo al 11/2022) e indicato il relativo importo versato.

Se il pagamento avviene in forma rateale si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023):

 

Sede

Causale contributo

Matricola INPS

Periodo dal

Periodo al

Importo versato


 

DSOS

PPNNNNNNCCN980

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.

Artigiani e commercianti

Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è sospeso il versamento dei contributi dovuti in scadenza nel periodo compreso tra le date del 26 novembre 2022 e del 30 giugno 2023.

Per la ripresa dei versamenti, i contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato da utilizzare per il versamento.

I contribuenti che abbiano presentato istanza di sospensione anche per la contribuzione a percentuale dovuta per gli anni 2022 e 2023 devono comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per soggetto e anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, entro il 16 settembre 2023.

Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

a) Committenti

Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo da novembre 2022 a maggio 2023.

I committenti, nei flussi UniEmens riferiti al periodo di sospensione, devono avere riportato, nell’elemento del dato , il valore “39”: “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione in oggetto, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

CXX/C10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

b) Professionisti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

PXX/P10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale per Liberi professionisti”, entro il 16 settembre 2023.

Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione (dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023) sono quelli indicati nel prospetto in basso riportato:

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 dicembre 2022

2° trim. 2022

16 marzo 2023

3° trim. 2022

16 giugno 2023

4° trim. 2022

 

L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 settembre 2023, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale per Aziende agricole”. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro come già indicato.

Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari

Per i lavoratori autonomi agricoli i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione (dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023) sono quelli indicati nel prospetto riportato:

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 gennaio 2023

Quarta rata 2022

 

L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 settembre 2023, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”.

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro come già indicato.

Datori di lavoro domestico

Sono oggetto di sospensione anche i versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023; per i datori di lavoro domestico nel predetto arco temporale sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023.

La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai predetti datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Istituto la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricadente nell’arco temporale dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati in unica soluzione entro la data del 16 settembre 2023, oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale www.inps.it. In caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, con il codice “DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni:

 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

DOM1

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

I datori di lavoro domestico, in questo secondo caso, devono comunicare gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, avvalendosi della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, entro il 16 settembre 2023.