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20 gennaio 2022 Modifiche introdotte dalla legge di bilancio in materia di integrazioni salariali
Normativa

Modifiche introdotte dalla legge di bilancio in materia di integrazioni salariali

Quali sono gli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge di bilancio per il 2022? Novità su cassa integrazione e fondi di integrazione salariale.

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021, tra le tante novità, ha apportato numerose modifiche alle disposizioni vigenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tali novità tengono conto delle criticità emerse durante il periodo pandemico, in cui si è fatto un ricorso massiccio a tali strumenti. L'obiettivo è quello di estendere l’accesso alla cassa integrazione e al fondo di integrazione salariale, semplificando alcuni elementi della precedente normativa.

Legge di bilancio 2022 e casse integrazioni: quali sono le novità

Innanzitutto viene specificato che, con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari delle forme di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti non dirigenti. Questi ultimi, inoltre, devono avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo presso l’unità produttiva nella quale viene richiesto il trattamento.

Un’altra importante modifica viene introdotta in relazione al calcolo dell’importo spettante per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022.  Viene eliminato il c.d. massimale basso e dunque l’indennità sarà pari all’80% della retribuzione globale che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, e fino al raggiungimento dell’unico massimale, rivalutato annualmente.

Un'altra grande novità della legge di bilancio riguarda il contributo addizionale a carico dell’azienda nell’ipotesi di attivazione delle prestazioni. Viene prevista una contribuzione addizionale ridotta (a partire dal 2025) a beneficio di quei datori di lavoro che non abbiano goduto di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

Quali sono quindi gli ammortizzatori sociali che possono essere attivati dal 2022?

  • Cassa integrazione guadagni ordinaria. Questa non ha subito nessuna variazione né per quanto riguarda le imprese destinatarie, né per le causali per le quali può essere richiesto il trattamento, né per contributi di finanziamento.
  • Cassa integrazione guadagni straordinaria. Viene esteso il campo di applicazione a tutte le imprese che occupano, mediamente, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda e che non siano già tenute al finanziamento di fondi bilaterali di solidarietà.

Le causali di accesso a tale ammortizzatore restano le stesse previste dal d.lgs. 148/2015, con una rilevante modifica in tema di contratto di solidarietà, che potrà essere utilizzato anche in caso di accordi che prevedano riduzioni medie delle ore di lavoro complessive fino all’80% e individuali fino al 90%.

Il contributo di finanziamento resta pari allo 0,9% delle retribuzioni imponibili, di cui 1/3 a carico del lavoratore. Solo per il 2022 viene prevista una contribuzione ridotta per le aziende che rientrano per la prima volta nel campo di applicazione di tale strumento.

  • Fondi bilaterali di solidarietà. Rimane invariata la possibilità data alle parti sociali di istituire fondi bilaterali di solidarietà per le aziende operanti nei settori non coperti dalla CIGO, indipendentemente dal numero di dipendenti. Per i fondi già esistenti, invece, viene previsto l’obbligo di adeguare i propri regolamenti istitutivi alle disposizioni contenute nella legge di bilancio.
  • Fondo di integrazione salariale. Viene ridefinito l’ambito di applicazione del fondo, il quale comprenderà tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente, che non siano né destinatari della CIGO né delle prestazioni offerte dai fondi bilaterali di solidarietà.

 

Tale fondo offrirà come prestazione unica l’assegno di integrazione salariale, di misura pari all’indennità prevista per la cassa integrazione e con durata massima di 13 settimane nel biennio mobile, per le aziende tra 1 e 5 dipendenti, e di 26 settimane nel biennio mobile per quelle che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Restano valide le stesse causali per le quali può essere richiesta la CIGO.

Per quanto riguarda la contribuzione di finanziamento, questa viene prevista in misura pari allo 0,5% delle retribuzioni imponibili, per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti, e pari allo 0,8% per quelli con più di 5 dipendenti. Si tiene sempre conto delle riduzioni previste per il 2022 per garantire un obbligo di versamento iniziale più lieve.