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23 giugno 2022 Turismo ed esonero contributivo per lavoro a tempo determinato o stagionale

Turismo ed esonero contributivo per lavoro a tempo determinato o stagionale

Esonero contributi turismo e terme, cosa prevede la misura

Il Decreto Legge n. 4/2022, cd. "Decreto Sostegni-ter", ha introdotto un nuovo incentivo alle assunzioni, analogo a quello previsto dall'art. 7 del DL n. 104/2020, a favore delle aziende del settore del turismo o degli stabilimenti termali per le assunzioni:

  • di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale;
  • avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022;

possono beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite della durata dei contratti di lavoro stipulati e comunque per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di detti contratti a termine, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi dalla data della conversione.

L’INPS, con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nel primo trimestre del 2022.

Le istruzioni fanno seguito all’autorizzazione dell’esonero da parte della Commissione europea, in quanto soggetto alla disciplina del cd. Temporary Framework.

Sgravio turismo: chi sono i datori di lavoro che possono accedere al beneficio?

Possono accedere all’esonero i datori privati individuati dai codici Ateco di cui all’allegato 1 della circolare, a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno.

Con riferimento ai rapporti di lavoro incentivati e ai lavoratori per i quali spetta l’esonero, il documento precisa che:

  • L’esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
  • In caso di conversione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale sopra individuata, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.
  • L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale e la soglia è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.
  • L’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonché per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.
  • Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua (671,66 euro mensili – 21,66 euro giornalieri), riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.

Coordinamento dell'esonero con altri incentivi

La misura è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Con riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero contributivo datoriale (ad esempio, gli incentivi "under 36" e "donne svantaggiate 2021-2022" di cui all'art. 1, commi 10-15 e 16-19 della Legge n. 178/2020),  una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un'altra agevolazione.

Pertanto, una volta che il datore di lavoro ha optato per un incentivo all'assunzione che prevede l'esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all'assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.

 Fruizione dell’esonero: istruzioni per la domanda e Uniemens

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare la domanda all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”.

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

La circolare riporta le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero  contributivo nella sezione del flusso Uniemens.