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25 settembre 2018 Contratti a tempo determinato: le novità dopo il decreto dignità
Area Normativa

Contratti a tempo determinato: le novità dopo il decreto dignità

 

La Legge n. 96/2018, che ha convertito il Decreto Dignità, ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato prevista nel D.Lgs. 81/2015 e in particolare:

  • il contratto di lavoro subordinato a termine senza causale ha una durata massima di dodici mesi;
  • è possibile prevedere una durata superiore, ma non oltre ai ventiquattro mesi, solo se in presenza di specifiche condizioni, quali:
  • condizioni imprevedibili legate alle esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabile dell’attività ordinaria.

La durata massima dei contratti a tempo determinato passa quindi da trentasei a ventiquattro mesi per i rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, compresi i periodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso utilizzatore e lo stesso lavoratore.

La proroga del contratto, cioè il protrarsi nel tempo dello stesso contratto attraverso il rinvio del termine, è possibile farla, previo accordo scritto tra le parti, per un massimo di quattro volte nel limite temporale di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Rimane ferma la necessità delle causali quando la proroga si protrae oltre dodici mesi.

Il rinnovo del contratto, cioè un nuovo contratto sottoscritto tra le medesime parti per la stessa categoria legale e mansione, anch'esso non può superare i ventiquattro mesi mentre le causali sono sempre obbligatorie dal primo rinnovo. Qualora il lavoratore venga riassunto a tempo determinato dopo un precedente contratto a termine di durata fino a sei mesi è richiesto uno stop di almeno dieci giorni, mentre se la riassunzione avviene dopo un precedente contratto a termine di durata superiore a sei mesi è richiesto uno stop di almeno venti giorni. In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato è previsto l’aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.