Contattaci!
IT|EN
12 luglio 2016 Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili
Area Normativa

Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili

lavoratori disabili

L’articolo 10 del D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato l’articolo 13 della Legge n. 68/1999 prevedendo un nuovo incentivo a partire dal 1 gennaio 2016 per le assunzioni di lavoratori disabili.

L’Inps con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016 fornisce le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione dell’incentivo.

DATORI DI LAVORO

Il nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla Legge n. 68/1999, indipendentemente dal fatto che abbiano la natura di imprenditori.

LAVORATORI

Il nuovo incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono le seguenti categorie di lavoratori disabili:

  • lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3 a categoria delle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con DPR n. 915/1978;
  • lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria delle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con DPR n. 915/1978;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

RAPPORTI INCENTIVATI

L’incentivo spetta per:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche a tempo parziale, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Inoltre l’incentivo spetta per le seguenti categorie di lavoratori:

Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo determinato purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi e spetta per tutta la durata del rapporto.

Lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato, anche nel caso in cui la missione sia a tempo determinato, l’incentivo spetta ma deve essere trasferito in capo all'utilizzatore, mentre non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore nonostante percepisca l’indennità di disponibilità.

Rapporti di lavoratori subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 142/2001.

Lavoratori a domicilio ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 877/1973 che devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità.

Puoi seguire la news normativa sui lavoratori impatriati in formato video o continuare la lettura sotto.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo spetta al datore di lavoro nelle seguenti misure:

  • 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978;
  • 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978;
  • 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

L’incentivo viene riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate e l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

DURATA DELL’INCENTIVO

La durata dell’incentivo varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto a alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato come segue:

  • 36 mesi per i lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978;
  • 36 mesi per i lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6° categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978;
  • 60 mesi per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • per tutta la durata del rapporto a tempo determinato, che non può essere inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’incentivo spetta solo nei periodi in cui il lavoratore è somministrato presso un utilizzatore ed eventuali periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Gli incentivi sono subordinati:

  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, in particolare
  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e ccnl nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti;
  • al rispetto delle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi anche se con alcune eccezioni per l’assunzione di lavoratori disabili effettuate per assolvere gli obblighi di legge;
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione. L’incentivo spetta comunque qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di
  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

  • alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall'art. 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014.

COMPATIBILITÀ’ CON ALTRI INCENTIVI

L’INPS chiarisce che, proprio per realizzare una concreta promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, l’incentivo per l’assunzione di disabili è cumulabile con altre agevolazioni che consistono in una riduzione contributiva, purché la misura complessiva dei benefici non superi il 100% dei costi salariali.

Ad esempio l’incentivo è cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi di cui alla Legge n. 92/2012 articolo 4, nel limite del 100% dei costi salariali;
  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni di cui alla Legge n. 92/2012 articolo 4, nel limite del 100% dei costi salariali;
  • l’incentivo previsto dal Programma Garanzia Giovani di cui al Decreto direttoriale n. 1709/2014, nel limite del 100% dei costi salariali;
  • l’esonero contributivo biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015, senza limitazioni.

L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili non è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica fra cui:

  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori pari a euro 5.000 di cui al DM 19 novembre 2010;
  • l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi di cui alla Legge n. 92/2012 articolo 2.

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il datore di lavoro per poter beneficiare degli incentivi deve inoltrare all’Inps telematicamente una domanda di ammissione all'incentivo, indicando:

  • i dati identificativi del lavoratore assunto (o da assumere) ovvero trasformato (o da trasformare) a tempo indeterminato;
  • la tipologia di disabilità;
  • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
  • l’importo dell’imponibile lordo annuo e il numero di mensilità.

 

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo telematico “151-2015” disponibile all'interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito www.inps.it.

Entro 5 giorni dall'invio della domanda preliminare l’INPS verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso di disponibilità, comunica al datore di lavoro, tramite l’applicazione “DiResCo”, che è stato prenotato in suo favore l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare.

Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione positiva da parte dell’Inps il datore di lavoro deve perentoriamente, qualora non lo avesse già fatto, stipulare il contratto di assunzione o trasformazione.

Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS il datore di lavoro ha, perentoriamente, l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS

Le posizioni contributive dei datori di lavoro che sono stati autorizzati a beneficiare dell’incentivo verranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2Y” che dal 1° gennaio 2016 assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui all'art. 13, della Legge n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, D. Lgs. n. 151/2015”.

Per quanto riguarda i codici causale da indicare nell’Uniemens l’Inps fornisce differenti indicazioni in base alla tipologia di lavoratore disabile assunto.

L’Inps infine fornisce le istruzioni per la fruizione del beneficio anche per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema Dmag.