Conguaglio fiscale di fine anno: cos’è e a cosa serve?
Nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio di fine anno e, sempre in qualità di sostituto d'imposta, a quantificare e trattenere al dipendente le imposte dovute mensilmente.
La tassazione applicata mensilmente è di tipo provvisorio in quanto tiene in considerazione i redditi erogati nel periodo di paga (e quelli dei mesi precedenti). Pertanto i calcoli mensili potrebbero non corrispondere a quello delle imposte dovute per i redditi dell’intero anno fiscale relativamente al rapporto di lavoro.
Il reddito sul quale viene effettuato il calcolo della tassazione dovuta viene individuato secondo il criterio di cassa allargato, ovvero:
Si considerano redditi dell’anno tutti i compensi corrisposti al lavoratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo (se riferiti all’anno precedente).
I datori di lavoro sono tenuti a effettuare un conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente entro il 28 febbraio dell’anno successivo, o in corso d’anno nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Quando viene pagato il conguaglio IRPEF?
Il conguaglio di fine anno consiste nel calcolo dell’imposta netta dovuta dal lavoratore a fine anno e delle imposte trattenute nel corso dei mesi in busta paga. Questo calcolo può avere come risultato nella busta paga del lavoratore in cui viene effettuato il conguaglio:
- una trattenuta nel caso di conguaglio a debito;
- una restituzione nel caso di conguaglio a credito.
Il conguaglio di fine anno è obbligatorio?
In qualità di sostituto di imposta il datore di lavoro è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno in base alle informazioni in suo possesso.
Conguaglio di fine anno a fini previdenziali
Il conguaglio IRPEF effettuato dal datore di lavoro è anche riferito ai contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Mensilmente, in busta paga, vengono trattenuti al lavoratore i contributi a suo carico relativi alla previdenza INPS e di eventuali fondi di previdenza complementare. In riferimento all’imponibile previdenziale mensile, viene calcolata la quota a carico del dipendente attraverso l’applicazione di un’aliquota definita dalla normativa (ad esempio in base al settore di appartenenza del datore o il numero di dipendenti).
Nel conguaglio di fine anno (o al momento della cessazione se in corso d’anno) potrebbe essere necessario effettuare il ricalcolo dei contributi totali a carico del dipendente e produrre un importo a credito o a debito nel cedolino in cui avviene il conguaglio annuale.
Tralasciando i conguagli dovuti a un errato calcolo mensile (esempio voci paga per errore non soggette a contribuzione INPS), ci sono alcune situazioni che richiedono sempre un ricalcolo annuale e per le quali è probabile un risultato finale a credito o a debito.
Rientra tra questi casi la contribuzione aggiuntiva pari all’1% prevista dall’INPS per imponibili previdenziali annuali che superano il massimale comunicato annualmente dall’INPS (per il 2020 il massimale è pari a € 47.379,00). Mensilmente la contribuzione 1% viene applicata in caso di superamento del massimale mensile (ottenuto dividendo per 12 il massimale annuale). Può accadere che a fine anno, nonostante il superamento in alcuni mesi del massimale mensile, non venga superato il massimale annuale. In questi casi, nella busta paga di dicembre il lavoratore riceverà il conguaglio dei contributi trattenuti nell’anno.
Altri elementi che spesso possono essere oggetto di conguaglio previdenziale sono i fringe benefit, che in caso di superamento del limite annuale (per il 2020 il limite previsto è di € 516,46), vengono interamente assoggettati a contribuzione INPS.
Quando viene pagato o trattenuto il conguaglio IRPEF?
Una volta effettuato il conguaglio, nella busta paga di dicembre il lavoratore riceve l’eventuale credito o debito risultanti delle operazioni di calcolo.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, le operazioni di conguaglio di fine rapporto vengono effettuate dal datore di lavoro nella busta paga in cui avviene la liquidazione delle spettanze di fine rapporto (es. liquidazione delle ferie non godute, T.F.R., ecc).
In caso di conguaglio a debito per il lavoratore e che nel mese di paga in cui viene effettuato il conguaglio di fine anno non vi sia capienza delle retribuzioni, il lavoratore può richiedere la trattenuta degli importi eccedenti nei successivi periodi di paga. In questo caso di differimento del pagamento, viene applicato un tasso di interesse mensile fino a che il debito non viene estinto.
Calcolare il conguaglio fiscale di fine anno in busta paga
Il risultato del conguaglio di fine anno è la differenza tra l’imposta trattenuta al dipendente nei vari mesi (compreso il mese di dicembre in cui viene effettuato il conguaglio) e l’imposta totale dovuta.
Pertanto se l’imposta trattenuta è maggiore a quella dovuta, il conguaglio sarà a credito per il lavoratore, mentre in caso opposto il conguaglio sarà a debito.
In fase di conguaglio di fine anno o per conguaglio di fine rapporto viene effettuato il calcolo dell’imposta dovuta dal lavoratore secondo le indicazioni contenute nel T.U.I.R. così come nel corso dei singoli mesi, con alcune differenze:
- gli scaglioni reddituali utili a individuare l’aliquota fiscale da applicare sono su base annuale e non mensile;
- il calcolo delle detrazioni spettanti avviene in riferimento al reddito complessivo annuale;
- l’imposta netta risultante viene depurata dell’imposta già trattenuta durante l’anno.
Innanzitutto il datore di lavoro ricalcola il reddito da lavoro dipendente annuale del lavoratore secondo quanto stabilito dall’art 51 del T.U.I.R. con particolare attenzione agli emolumenti per i quali è previsto un limite annuale di esenzione. Ad esempio per i fringe benefit (ad esempio auto aziendali, buoni spesa e buoni carburante ricevuti con il welfare aziendale) è previsto che fino a un determinato importo annuale siano completamente esenti, quindi non soggetti a tassazione IRPEF o a contribuzione.
In caso di superamento del limite nel corso dell’anno (per il 2020 pari a € 516,46) al dipendente deve essere trattenuta l’IRPEF e i contributi dovuti per l’intero importo (quindi non solo per l’importo eccedente il limite).
Una volta calcolato il reddito da lavoro dipendente e aggiunto l’eventuale ulteriore reddito comunicato dal lavoratore (ad esempio erogato nell’anno da precedente datore di lavoro), viene calcolata l’imposta lorda dovuta applicando le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- oltre 75.000 euro, 43%.
Ottenuta l’imposta lorda, vengono sottratte le detrazioni spettanti previste dagli articoli 12, 13 e 15 del T.U.I.R. (ad esempio detrazioni per carichi di famiglia) e così ottenuta l’imposta netta annuale.
Conguaglio di fine anno: gli obblighi del datore di lavoro
Il datore, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto al versamento o al recupero dell’imposta trattenuta o restituita al lavoratore.
In presenza di più rapporti nel corso dell’anno (ad esempio per contratti a termine), in sede di conguaglio il datore di lavoro è obbligato a considerare i redditi complessivi erogati annualmente relativi pertanto a tutti i rapporti intercorsi con il lavoratore.
Inoltre, su richiesta del lavoratore, è tenuto a considerare nel calcolo mensile e di conguaglio i redditi erogati al lavoratore da precedenti datori di lavoro. In questo caso il lavoratore può comunicare tali redditi tramite la modulistica compilata in fase di assunzione e la consegna della Certificazione Unica provvisoria rilasciata dal precedente datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto.
Le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale effettuate dal datore di lavoro consentono la corretta elaborazione della Certificazione Unica annuale del dipendente.
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