L’INPS, con la circolare n. 76 del 30 giugno scorso, ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti contributivi disposti dalla Legge di Bilancio 2022, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.
L’Istituto, in particolare, ha fornito indicazioni di prassi circa il versamento della contribuzione dovuta sui nuovi ammortizzatori sociali 2022 a partire da gennaio. Successivamente, con il messaggio n. 2637 del 1° luglio, l’INPS ha anche divulgato le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i periodi pregressi.
Il pregresso, relativo al periodo gennaio 2022 - giugno 2022, potrà essere valorizzato esclusivamente nel modello UniEmens di competenza dei periodi di luglio, agosto e settembre 2022.
I nuovi ammortizzatori sociali 2022
Nell’alveo della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) sono stati ricompresi sia i lavoratori a domicilio che tutte le tipologie di contratti di apprendistato, mentre fino allo scorso anno era previsto solo l’apprendistato professionalizzante.
Per la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) invece la Legge di Bilancio 2022 stabilisce nuovi parametri: una soglia dimensionale media oltre di 15 dipendenti nel semestre e, a prescindere dal numero di addetti, trova applicazione alle imprese del trasporto aereo o di gestione aeroportuale, ai partiti e ai movimenti politici.
Ora, tanto per integrazioni salariali ordinarie che straordinarie i requisiti soggettivi di accesso sono: anzianità di lavoro pari a trenta giorni e un unico massimale (pari a 1.199,72 euro).
Rivisto anche il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che cambia pelle: dal 1° gennaio di quest’anno sono soggetti alla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non rientrano nella disciplina della CIGO o dei Fondi bilaterali. Oltre a questo l’importante novità è la scomparsa della distinzione tra “assegno ordinario” e “assegno di solidarietà”, sostituiti dall’unica misura dell'assegno di integrazione salariale”.
Per ultimare il riepilogo si ricorda che, il legislatore ha esteso l’obbligo di costituire fondi di solidarietà bilaterale a tutti i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente e che non sono coperti dalla normativa sull’integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2022, precisando che la regolarità contributiva al fondo bilaterale sarà collegata al rilascio del DURC.
Le nuove aliquote contributive
Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
Come anticipato la CIGS è estesa a tutte le imprese con più 15 dipendenti, che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, indipendentemente dal settore lavorativo in cui operano. Rientrano quindi nella contribuzione CIGS anche i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, e che, non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali, siano già destinatari delle tutele del FIS.
All’atto pratico si tratta dei datori di lavoro che non rientrano della contribuzione: al fondo artigiani FSBA, della Somministrazione, o del fondo territoriale di Trento e Bolzano, che verseranno il contributo al FIS e che, avendo raggiunto il requisito dimensionale, verseranno ora anche il contributo CIGS in aggiunta al FIS.
Di converso, gli obblighi contributivi in materia di CIGS non si applicano presso i datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali.
La contribuzione alla CIGS è confermata allo 0,9% dell'imponibile previdenziale, di cui lo 0,6% a carico dell'impresa e 0,3% del lavoratore. Per il solo anno 2022 tuttavia risulta ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro destinatari del FIS che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, pertanto, per il solo 2022, la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore dell’imponibile contributivo. I destinatari della CIGS sotto i 15 dipendenti, quindi solo il settore trasporto aereo e politico, applicano la contribuzione piena sin da subito.
Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
A decorrere dal primo gennaio 2022 invece, il FIS è volto a tutelare i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e, unitamente, non siano né destinatari della cassa integrazione ordinaria né coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali.
A regime, la contribuzione al FIS sarà pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Limitatamente al 2022, vi sono delle riduzioni ad hoc: per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti la contribuzione è fissata allo 0,15%; per i datori di lavoro oltre i 5 e fino a 15 dipendenti l’aliquota è dello 0,55% e per i datori di lavoro oltre i 15 dipendenti lo 0,69%.
Le imprese commerciali e della logistica, agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici con oltre 50 dipendenti contribuiranno per lo 0,24% ovvero anche in questo caso lo 0,80% ordinaria meno 0,56% di riduzione.
Sono comunque tenuti alla partecipazione al FIS, dal 1° gennaio 2022 e a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e i partiti politici unitamente all’obbligo di versamento della CIGS.