Il 7 maggio 2024 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale. n. 105, il Decreto Legge n. 60 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
In materia di lavoro si segnala l’introduzione di un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, tra il 1° Settembre 2024 e il 31 Dicembre 2025, a tempo indeterminato lavoratori, con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale, che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto i 35 anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, se effettuate all’interno del periodo sopra indicato.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite mensile di 650 euro per i lavoratori occupati in unità produttive site nella Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna) e di 500 euro per i lavoratori occupati nelle restanti regioni.
Come funziona l’esonero assunzione giovani under 35?
L'esonero contributivo introdotto dal D. L. n. 60/2024 è garantito per un periodo massimo di 24 mesi e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Non ostano alla fruizione dell’agevolazione i precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né i contratti di lavoro a tempo indeterminato per i quali il datore di lavoro precedente abbia beneficiato solo parzialmente dell’esonero, in quanto il beneficio contributivo è “portabile” da parte del lavoratore e lo segue fino al completamento della sua fruizione.
Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex Art. 4, D. Lgs. n. 216/2023).
L’efficacia delle disposizioni di cui all’Art. 22 del Decreto Coesione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Infine si ricorda che, affinché il datore di lavoro possa godere del beneficio contributivo in esame, è necessario che:
- siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’Art. 31 D. Lgs. n. 150/2015;
- non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l’esonero viene revocato e si procede al recupero del beneficio già fruito.