Cosa sono i buoni mobilità per i dipendenti?
I buoni mobilità sono incentivi destinati ai dipendenti, di enti pubblici e privati con sede di lavoro nella zona del Comune, che scelgono di usare la bicicletta per andare a lavoro in base ad un accordo di mobility management con il datore di lavoro.
Questi buoni mobilità sono stati introdotti dall'amministrazione comunale per incoraggiare comportamenti sostenibili nei tragitti casa-lavoro, indipendentemente dal rapporto di lavoro in essere tra il dipendente e il datore di lavoro.
Bonus mobilità, come richiederlo?
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 274/2023 chiarisce che il comune pubblica un “Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”.
I buoni mobilità sono, dunque, messi a disposizione come parte di un'iniziativa promossa dal Comune in base ad una delibera della Giunta regionale.
I lavoratori possono usufruire del bonus se utilizzeranno la bicicletta per spostarsi tra casa e lavoro a partire da giugno 2022, fino a quando i fondi stanziati non si esauriranno, o comunque non oltre il 30 giugno 2023.
I lavoratori dipendenti possono infatti beneficiare di un rimborso delle spese di trasporto, fino a un massimo di 40 euro mensili, ricevendo 20 centesimi per ogni chilometro percorso.
Per accedere al programma, si devono soddisfare alcune condizioni stabilite:
- il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta all'avviso;
- il Comune ha accettato l'adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;
- il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.
Il contributo non deriva dalla relazione lavorativa tra il beneficiario e il datore di lavoro, ma dall'incentivo da parte dell'amministrazione comunale a comportamenti responsabili dei cittadini nei loro spostamenti giornalieri, che siano in linea con obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il bonus mobilità rientra tra i fringe benefit?
Il contributo in oggetto non può essere considerato un reddito di lavoro subordinato ai sensi degli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Di conseguenza, l'ammontare del bonus mobilità non può essere preso in considerazione per il calcolo del limite previsto dal comma 3 dell'art. 51 TUIR, nel quale sono contenuti i fringe benefit. Pertanto, le regole relative non possono essere applicate al caso in esame.
Con la risposta ad interpello n. 274 del 4 aprile scorso, l'Agenzia dell'Entrate ha confermato che i buoni mobilità concessi dal Comune ai dipendenti, di imprese o enti pubblici o privati, non devono essere considerati come fringe benefit. Non devono quindi essere inclusi nel limite stabilito e non concorrono a formare reddito imponibile.