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17 maggio 2017 Certificati di malattia: le novità 2017
Area Normativa

Certificati di malattia: le novità 2017

Nel post normativo di questa settimana, parliamo delle novità relative ai certificati di malattia nel caso in cui il lavoratore voglia rientrare al lavoro prima della data di fine malattia precedentemente certificata.

Come noto, ogni dipendente assente per malattia deve giustificare l’assenza richiedendo al medico curante il certificato medico che attesta la data di inizio e fine malattia e tale certificato deve essere inviato telematicamente all’Inps e al Datore di lavoro direttamente dal medico stesso.

Può accadere che il dipendente assente per malattia guarisca prima della data di fine evento prevista dal certificato medico e in tal caso il lavoratore potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un nuovo certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi, che il medico curante dovrà inviare telematicamente all’Inps e al Datore di lavoro.

L’Inps, con la circolare n. 79 di maggio 2017, ricorda l’importanza dei dati contenuti nel certificato medico, in particolar modo della data di fine prognosi come elemento essenziale ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia, e fornisce chiarimenti in merito alle corrette modalità di rettifica del certificato medico.

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Sostanzialmente, la rettifica della data di fine malattia sul certificato medico in caso di guarigione anticipata costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore per due motivi:

  1. nei confronti del Datore di lavoro legittima la ripresa anticipata dell’attività lavorativa rispettando la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. nei confronti dell’Inps costituisce di fatto la domanda di prestazione.

L’Inps precisa che il certificato di rettifica deve pervenire telematicamente prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.

La mancata o tardiva rettifica sul certificato medico della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata del lavoratore comporta l’applicazione, nei confronti del lavoratore, delle sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata alle visite di controllo cioè:

  • 100% dell’indennità di malattia per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
  • 50% dell’indennità di malattia nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;
  • 100% dell’indennità di malattia dalla data della 3° assenza.

La sanzione verrà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa anticipata dell’attività lavorativa.