L'aspettativa non retribuita è un periodo di sospensione dal lavoro che il dipendente può richiedere alla propria azienda con alcune specifiche motivazioni, rinunciando per quel periodo alla retribuzione.
Durante l'aspettativa non retribuita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo ha una durata massima regolata solitamente nei contratti collettivi di lavoro, che può essere diversificata per alcune motivazioni.
La normativa che regola l’aspettativa non retribuita è la Legge n. 53 del 2000, ma molti aspetti sono specificati anche nei vari contratti collettivi di lavoro.
Motivazioni per l'aspettativa non retribuita
1. Gravi motivi familiari: La lavoratrice e il lavoratore possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa, per gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti obbligati agli alimenti, anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
I gravi motivi che rendono possibile il congedo sono i seguenti:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra elencate;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorre il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra ad esclusione del richiedente, derivanti da patologie acute o croniche che: determinano una temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; richiedono assistenza continuativa, frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali o la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; sono relative all'infanzia e all'età evolutiva e a quelle per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Formazione: la L. n. 53/2000 istituisce i congedi per la formazione, finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formativa diverse da quelle svolte o finanziate dal datore di lavoro.
A tal riguardo, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
3. Svolgimento di cariche pubbliche: (per i lavoratori eletti in Parlamento, comuni o regioni, consorzi tra enti locali ed enti di decentramento) secondo l’art. 31 L. n. 300/70.
4.Tossicodipendenza (del lavoratore o di congiunti): i lavoratori assunti a tempo indeterminato, che versino in stato di tossicodipendenza, qualora intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi predisposti dalle A.S.L., hanno diritto, ex art. 124, D.P.R. n. 309/1990, ad assentarsi dal posto di lavoro.
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro dura per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del trattamento riabilitativo (che potrà essere articolato anche per periodi frazionati) e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni. In questo caso serve la certificazione rilasciata dal SERT competente.
Per la procedura occorre fare riferimento al proprio CCNL.
In ogni caso il datore di lavoro è obbligato a dare una risposta alla richiesta del lavoratore entro 10 giorni.
Il lavoratore dipendente può richiedere l’aspettativa non retribuita inviando o consegnando all’ufficio del personale una apposita domanda formale al proprio datore di lavoro. Nella domanda si dovranno indicare tutte le caratteristiche principali:
- durata dell’aspettativa;
- motivazioni;
- eventuali altre richieste dirette all’azienda (es. aggancio delle ferie e permessi).
L'aspettativa non retribuita si interrompe nel momento in cui cessano le motivazioni che hanno spinto il lavoratore a farne richiesta.
Il datore di lavoro può negare la richiesta?
In caso di richiesta di aspettativa da parte del dipendente, il datore di lavoro potrà concedere o meno il periodo richiesto in base alle previsioni dalle singole normative.
In caso di richiesta di periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale diniego o la proposta di rinvio ad un periodo devono essere motivati in basa a ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto o, infine, quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo.
I contratti collettivi in genere disciplinano le modalità per la richiesta e per la concessione del periodo richiesto.
L'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, ne impediscono il conseguimento della stessa.
In caso di aspettativa richiesta per motivi di studio (congedo per la formazione) il datore di lavoro può non accoglierla o differire l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
Anche in questo caso la contrattazione collettiva disciplina le modalità di fruizione del congedo, il numero massimo di lavoratori che possono avvalersene, nonché i termini di preavviso.
In caso di aspettativa sindacale, richiesta dai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, l'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di concedere l'aspettativa regolarmente richiesta e documentata configura condotta antisindacale.
Per quanto riguarda i periodi di congedo non retribuito in seguito ad un periodo di malattia, è la stessa contrattazione collettiva a disciplinare le modalità di richiesta e le tempistiche di risposta del datore di lavoro.
Infatti la generalità dei contratti collettivi prevedono la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita nel momento in cui viene superato il diritto alla conservazione del posto a causa del protrarsi dell’evento di malattia.
Ad esempio nel ccnl Terziario è previsto un periodo di aspettativa non superiore a 120 giorni, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
Inoltre nel caso del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.
In linea generale, in questa ipotesi, il periodo di congedo non retribuito deve essere concesso dal datore di lavoro e solo alla scadenza della stessa potrà procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Malattia e altre attività lavorative durante l’aspettativa non retribuita: sono possibili?
I periodi di aspettativa non retribuita determinano un congelamento del rapporto di lavoro e pertanto, l’eventuale insorgenza della malattia durante questo periodo non ha effetti da un punto di vista del trattamento economico spettante al lavoratore.
Nulla dice la legge in merito alla possibilità di svolgimento di altra attività lavorativa durante il godimento di un periodo di aspettativa non retribuita. Tuttavia, vista la finalità dell’istituto, si ritiene che tale possibilità non sia ammessa, salvo esplicito consenso espresso dal datore di lavoro.
Ripercussione sui contributi
I periodi di aspettativa non retribuita richiesti dal lavoratore o dalla lavoratrice, essendo per l’appunto periodi di aspettativa senza retribuzione, non determinano nemmeno l’obbligo per il datore di versare la corrispondente contribuzione previdenziale e conseguentemente non danno diritto alla relativa copertura contributiva. Pertanto tali periodi non verranno valorizzati ai fini delle future prestazioni pensionistiche.
Questo principio generale prevede una deroga per i lavoratori che siano stati eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento Europeo o di assemblee regionali o, comunque, chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, nonché ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, i quali possono richiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Per tali lavoratori, i periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione predetta, qualora a favore degli stessi non siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Sempre in deroga alle previsioni generali, durante questi periodi di aspettativa, in caso di malattia, il lavoratore conserva il diritto alla relativa prestazione, sempre a condizione che non siano previste forme previdenziali per il trattamento di malattia in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Il riconoscimento di tali periodi avviene mediante l’accredito di contribuzione figurativa dietro presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato.
Per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, ai fini dell’ottenimento della copertura pensionistica di tali periodi, è previsto comunque l’obbligo di corresponsione di una somma pari all'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.
Il versamento delle relative somme, deve essere effettuato all’amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.