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26 aprile 2016 Come sono cambiate le disposizioni in tema maternità? il congedo parentale, dal jobs act ad oggi.
Area Normativa

Come sono cambiate le disposizioni in tema maternità? il congedo parentale, dal jobs act ad oggi.

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L’anno 2015, con i decreti legislativi attuativi del Jobs Act, è stato un anno di forte impatto normativo, una ventata di novità che sono iniziate dalle disposizioni sulle tutele crescenti, alla nuova Naspi, al riordino delle tipologie contrattuali, ai congedi per maternità, al riordino e revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti, al riordino normativa in tema di servizi per il lavoro con istituzione della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per terminare con le disposizioni sulle nuove funzioni ispettive in capo al Ministero del Lavoro, all'INPS e all'INAIL.

Indubbiamente una delle novità che ha creato interesse e che ha riscontrato maggiore successo e consenso da parte dei lavoratori dipendenti è stata la modifica delle disposizioni sui congedi parentali, in vigore dal 25 giugno 2015.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: poter offrire una maggiore conciliazione tra vita e lavoro.

La creazione quindi di flessibilità per le lavoratrici madri e i lavoratori padri crea una migliore gestione dei mesi di congedo, successivo all’obbligatorio, nel quale unire al meglio ciò che è la vita famigliare e quella lavorativa.

Dal 25 giugno 2015:

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A seguito delle modifiche vi è l'estensione da 8 anni a 12 anni di vita del bambino dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale da parte di ciascun genitore, con un limite complessivo massimo di 10 mesi.

La modifica è applicata, inizialmente per il solo anno 2015, a decorrere dal 25 giugno 2015 ed è stata resa strutturale dall'art. 43, comma 2, D.lgs. n. 148/2015.

Durata complessiva:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo obbligatorio di 5 mesi, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Un altro provvedimento molto utilizzato regolamentato lo scorso anno dall’Inps, è stato il congedo parentale ad ore.

Al via quindi la possibilità dei genitori lavoratori di poter unire gli impegni personali con quelli lavorativi più facilmente e con una decurtazione meno importante della busta paga mensile. Con il congedo ad ore è possibile lavorare per metà giornata e per la rimanente parte, accudire il figlio.

Come si calcola?

La fruizione e ’consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Esempio: 40 ore settimanali, su 5 giorni

40/5=8

8/2= 4 ore

 

Cambia anche l’età del bambino ai fini dell’indennizzo del congedo parentale retribuito al 30%, ed ecco come:

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E’ chiara l’attenzione posta dal legislatore alla tutela della maternità e paternità, unita all’opportunità, non meno importante, di incrementare la retribuzione anche nei mesi in cui vi è un compenso legato ad una percentuale ridotta rispetto all’ordinaria.

Preme ricordare anche che sono stati estesi dei trattamenti di tutela anche ai padri/madri lavoratori autonomi, nonché l’estensione dei diritti anche in caso di adozione e affidamento.