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8 giugno 2022 Conversione in Legge del Decreto Riaperture: le novità in tema di smart working
Lavoristica

Conversione in Legge del Decreto Riaperture: le novità in tema di smart working

Com'è la situazione dello smart working in Italia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 52/2022 di conversione del D.L. n. 24/2022 cd. Decreto Riaperture è stata prorogata al 31 agosto 2022 la possibilità di attivare il lavoro agile con una procedura semplificata, così come disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 cd. Decreto Rilancio.

Tale possibilità era precedentemente prevista fino al 30 giugno 2022 e molti datori di lavoro avevano già colto la possibilità di estensione dello smart working mediante la procedura semplificata di comunicazione.

La disposizione infatti è rivolta esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato e prevede, tra le altre cose, l’avvio del lavoro agile senza la necessità di sottoscrivere un preventivo accordo individuale tra le parti.

Fino al 31 agosto 2022, dunque, al fine di ricorrere allo smart working, i datori di lavoro privati possono non stipulare accordi individuali con i lavoratori, ma è sufficiente inviare obbligatoriamente una comunicazione telematica preventiva, attraverso la procedura semplificata già in uso dall’inizio della pandemia da Covid-19, utilizzando esclusivamente un template per comunicare i nominativi dei lavoratori coinvolti direttamente sull’applicativo informatico disponibile sulla piattaforma cliclavoro del Ministero del Lavoro.

Per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile è possibile continuare ad utilizzare il documento messo a disposizione dall’Inail.

Cosa prevede ora la Legge di conversione del Decreto Riaperture

Oltre alla disposizione sopra descritta, la Legge n. 52/2022 ha previsto anche ulteriori misure che hanno cambiato nuovamente la situazione dello smart working in Italia sia per i lavoratori che per i datori di lavoro privati.

E’ stata prevista infatti la proroga fino al 30 giugno 2022 del diritto allo smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, di stessa categoria o area di inquadramento o in alternativa lo svolgimento di attività di formazione da remoto, per i lavoratori cosiddetti fragili, ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate ai sensi del Decreto interministeriale del 4 febbraio 2022.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i lavoratori fragili, il periodo di assenza dal servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto.

Inoltre, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività non richieda necessariamente la presenza fisica, è stato confermato fino al 30 giugno 2022, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche senza la sottoscrizione degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 o con bisogni educativi speciali.

Fino al 31 luglio 2022, infine, viene prorogato il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile anche in assenza di accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e, infine, che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.

Dichiarazione Smart working ordinario al Ministero del Lavoro

Pur essendo vigenti fino alle rispettive scadenze le disposizioni fin qui esposte, permane la possibilità per i datori di lavoro privati di sottoscrivere accordi individuali di smart working ai sensi della Legge n. 81/2017 con i propri dipendenti per definire, tra le altre cose, il numero di giornate di lavoro agile spettante a questi ultimi, i luoghi dove sia possibile svolgere l’attività lavorativa da remoto e ancora, le modalità di richiesta e programmazione delle giornate di smart working.

 

In tal caso si sottolinea che è necessario procedere con la comunicazione preventiva dello smart working ordinario sulla piattaforma cliclavoro del Ministero del Lavoro inviando obbligatoriamente copia dell’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto con ogni lavoratore coinvolto.