Le ferie sono un diritto irrinunciabile e l’art. 10 del D.lgs 66/2003 prevede che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione e il periodo residuo nei successivi 18 mesi, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva applicata.
In caso di mancato godimento delle quattro settimane di ferie vige il divieto di monetizzazione delle stesse.
Il pagamento delle ferie non godute è, invece, ammesso nei seguenti casi:
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno;
- per le giornate eccedenti le prime quattro settimane;
In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge o dalla contrattazione, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.
Pertanto per le ferie non godute del periodo 2020 l’obbligazione contributiva dovrà essere assolta nel mese di luglio 2022 e i contributi andranno versati nell’F24 in scadenza al 20 Agosto 2022.
In caso di assenza prolungata del lavoratore( per malattia, maternità, infortunio) o di periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ad esempio in caso di ricorso alla cassa integrazione a zero ore, il termine per adempiere l’obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
Nel mese di effettivo godimento bisognerà procedere al recupero dei contributi versati sia per quanto riguarda la parte azienda che quella del lavoratore.
Il recupero sarà effettuato attraverso il flusso Uniemens, valorizzando l’elemento relativo al mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva.
In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti il datore di lavoro rischia una sanzione che va:
- da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
- da 480 a 1.800 euro per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni;
- da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni.