L’art. 51, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986) stabilisce che tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo d'imposta, in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro, sono considerati reddito e quindi soggetti a contribuzione e imposizione fiscale nell’anno in cui vengono percepiti.
Tuttavia, se i compensi sono erogati sotto forma di beni e servizi (fringe benefits), è possibile ottenere, in tutto o in parte ed entro certi limiti (1.000/2.000 euro annui), l’esenzione contributiva e fiscale, garantendo così un vantaggio economico ai lavoratori.
Fringe benefits cosa sono e come si applicano ai prestiti ai dipendenti
I fringe benefits sono compensi in natura che rappresentano una forma di sostegno per i lavoratori dipendenti, particolarmente rilevante in un contesto di aumento del costo della vita. Essi possono assumere diverse forme, tra cui i prestiti agevolati ai dipendenti, disciplinati dall’art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR.
Si tratta di prestiti concessi direttamente dall’azienda o da istituti finanziari convenzionati, offerti a un tasso di interesse più vantaggioso rispetto a quelli di mercato. La gestione di tali prestiti avviene con il consenso dell’azienda attraverso uno specifico accordo tra le parti, nel quale vengono definite le condizioni e le modalità di erogazione.
Le nuove regole fiscali sui prestiti aziendali
L’art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR prevede che, in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, l’importo da assoggettare a contribuzione e imposizione fiscale sia pari al 50% della differenza tra il tasso di interesse agevolato effettivamente applicato e quello di mercato (tasso di riferimento BCE, per marzo 2025 pari al 2,65%).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento di applicazione delle ritenute per il lavoratore corrisponde al pagamento di ciascuna rata del prestito, come indicato nel piano di ammortamento. Il datore di lavoro è tenuto a versare l’importo all’erario nei termini stabiliti, anche se il lavoratore non ha ancora effettuato il pagamento o subito la trattenuta in busta paga.
Una novità introdotta dal “Decreto Anticipi” (D.L. 145/2023), che ha riformato l’art. 5, comma 4, lettera b) del TUIR, riguarda il metodo di calcolo della ritenuta:
- Per i prestiti a tasso variabile, il tasso di riferimento da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ogni rata.
- Per i prestiti a tasso fisso, il tasso di riferimento applicato è quello in vigore alla data di stipula del contratto.
Sempre in ambito di prestiti ai dipendenti, va ricordato che, in base alla riforma introdotta con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e confermata dalla Legge di Bilancio 2025, il datore di lavoro ha la facoltà di rimborsare al lavoratore le quote di interessi sul mutuo per l’acquisto della prima casa, con esenzione fiscale e contributiva fino a:
- 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori;
- 2.000 euro annui per i lavoratori con figli a carico.
La quota di interessi non sostenuta dal lavoratore per prestiti concessi dall’azienda rientra nei fringe benefits e sarà computabile nei limiti previsti.
Vantaggi e considerazioni per aziende e lavoratori
I vantaggi per aziende e lavoratori sono molteplici.
Per i dipendenti, l’accesso a liquidità a condizioni vantaggiose rispetto al mercato può favorire una maggiore stabilità finanziaria, consentendo di affrontare spese impreviste o realizzare progetti importanti.
Dal punto di vista aziendale, la concessione di prestiti ai dipendenti rappresenta un segnale di fiducia e attenzione verso i propri collaboratori, contribuendo a migliorare il clima aziendale e la soddisfazione dei dipendenti. Inoltre, tali iniziative possono incrementare la produttività, favorire la fidelizzazione dei talenti e aumentare l’attrattività dell’azienda sul mercato.