Obbligo vaccinale per lavoratori pubblici e privati: cosa dice la normativa?
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal 22 settembre 2021, con cui vengono introdotte, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, misure urgenti di contenimento del Covid-19 e l'obbligo di possesso del Green Pass per il personale dei datori di lavoro privati.
Il Decreto Green Pass estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Quali lavoratori sono obbligati al Green Pass?
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, incluso volontariato e formazione, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, il green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
I datori di lavoro devono assicurare il rispetto delle indicazioni. Entro il 15 ottobre 2021 devono quindi definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, eventualmente, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento.
Se il lavoratore non ha il Green Pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Green Pass, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso nei luoghi di lavoro violando l'obbligo di Green Pass.
Obbligo di green pass nelle imprese con meno di quindici dipendenti
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Chi lavora in Smart Working deve avere il Green Pass?
Il Decreto Green Pass non prevede una specifica misura per lo smart working. Se per esigenze organizzative aziendali il datore di lavoro chiede al dipendente di lavorare in smart working, il green pass non è richiesto. Il certificato, infatti, non serve per prestare attività lavorativa ma solo per accedere al luogo di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.