Cosa dice il nuovo decreto sul super green pass
Il D.L. 1/2022 introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 e, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti, l’obbligo di accesso ai luoghi di lavoro solo se in possesso del green pass rafforzato (il documento verde rilasciato solo a seguito di vaccinazione o guarigione da COVID - 19).
Le Regole del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro
Dal 15 febbraio 2022, i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati che abbiano più di 50 anni, per poter accedere al luogo di lavoro, avranno la necessità di essere in possesso del green pass rafforzato. Quest'ultimo viene rilasciato solo per la popolazione vaccinata (ciclo primario e dose booster) o per chi è guarito dal COVID - 19.
Sanzioni e sospensioni per chi non rispetta le disposizioni sul green pass
Qualora i dipendenti comunichino di non essere in possesso del “certificato verde” rafforzato o ne fossero sprovvisti al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati.
L’assenza in questione non comporterà alcuna conseguenza disciplinare e garantirà la conservazione del posto di lavoro fino al 15 giugno 2022.
Al lavoratore assente ingiustificato non verrà riconosciuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento per tutto il periodo in cui sarà assente e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Sempre fino a quando sarà obbligatorio il green pass - al momento fino al 15 giugno 2022 - i datori di lavoro (indipendentemente dalle dimensioni aziendali) potranno sospendere i lavoratori assenti dopo cinque giorni continuativi di assenza ingiustificata.
La sospensione potrà avvenire a fronte della possibilità, per i datori di lavoro, di stipulare contratti a termine per sostituzione dei lavoratori assenti, per periodi massimo di dieci giorni, di volta in volta rinnovabili fino alla data del 15 giugno 2022.
Quindi è vietato l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione.
I lavoratori che trasgrediranno le disposizioni normative saranno soggetti alla comminazione di una sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00.
Esenzioni dall’obbligo vaccinale per i lavoratori
I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o per coloro i quali, dietro un provvedimento medico sanitario, hanno ricevuto il certificato di differimento dell’obbligo vaccinale, dovranno essere adibiti a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da garantire loro la riduzione del rischio di contagio.