Novità congedo parentale applicabili ai lavoratori dipendenti
La Legge di Bilancio 2024 ha aumentato l'importo dell'indennità spettante a titolo di congedo parentale, per il secondo mese fruito dal genitore lavoratore dipendente, nelle seguenti misure:
- dal 30% all'80% della retribuzione per i periodi di fruizione che ricadono nell'anno 2024;
- dal 30% al 60% per i periodi di fruizione intercorrenti dal 2025.
Il beneficio spetta solo in caso di congedo di maternità terminato in data successiva al 31 dicembre 2023 e a condizione che il bambino non abbia ancora compiuto i 6 anni di vita.
Anche per il primo mese di congedo fruito l'indennità spettante è pari all'80% della retribuzione giornaliera media globale di riferimento, in riferimento ai genitori che terminano il congedo di maternità obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023.
L'INPS, con la circolare del 18 aprile 2024 n. 57, ha fornito le indicazioni amministrative e operative per i lavoratori dipendenti del settore privato.
L'INPS, con la circolare in esame, specifica che:
- l'elevazione è riconosciuta solo entro i 6 anni di vita (o adozione) del bambino;
- solo per l'anno 2024, spetta un'indennità all'80% della retribuzione anziché al 60%;
- il congedo può essere richiesto in forma intera, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria;
- il mese maggiorato è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
- può essere fruito nei medesimi giorni e per lo stesso figlio dai 2 genitori.
Congedo parentale INPS: modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Esposizione nei flussi UniEmens
L’INPS ha istituito due nuovi codici evento da utilizzare nelle denunce contributive:
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'60% della retribuzione (dell'80% per il solo anno 2024) di cui all'art. 1, c. 179, L. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% della retribuzione (dell'80% per il solo anno 2024) di cui all'art. 1, c. 179, L. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Tali codici evento seguono le ordinarie regole d'esposizione dei congedi parentali.
Visto il ritardo nella diffusione dei codici di riferimento e la necessità anche di adeguamento dei software di elaborazione paghe, l'INPS comunica che, per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% (Codice M047) e, contestualmente, provvedere a conguagliare, nel periodo tra aprile e giugno 2024, la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione.
Inoltre, è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.