Il Governo, con il decreto legge 1/06/2023, n. 61, oltre ad individuare i comuni interessati dagli eventi alluvionali che nel mese di maggio 2023 hanno coinvolto parte delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023.
La previsione si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, al citato decreto legge.
Per questi soggetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, non si procede, tuttavia, al rimborso di quanto eventualmente già versato. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
I soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che possono beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei confronti dell’INPGI sono i seguenti:
- i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI;
- i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione - salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione – riguarderà:
- il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
- la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
- il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
Si ricorda che - per quelle aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi - la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nei territori indicati nell’elenco allegato al Decreto legge n. 61/2023.
Le disposizioni finora emanate hanno previsto il recupero dei versamenti sospesi mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.