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10 febbraio 2021 INPS: ASPETTI CONTRIBUTIVI CONSEGUENTI ALL’INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E NELL’IPOTESI DI REVOCA DEL LICENZIAMENTO
Area Normativa Circolare Normativa Previdenziale

INPS: ASPETTI CONTRIBUTIVI CONSEGUENTI ALL’INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E NELL’IPOTESI DI REVOCA DEL LICENZIAMENTO

INPS, MESSAGGIO N. 528 DEL 05/02/2021

L'Istituto, con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, chiarisce gli aspetti contributivi conseguenti all'interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell'ipotesi di revoca del licenziamento.

Accordo collettivo aziendale 
Il blocco dei licenziamenti, introdotto a seguito della pandemia, può essere superato in caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

1. Flusso Uniemens
Dal 15 agosto 2020
, le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, devono procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

2. Riconoscimento NASpI
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro è comunque riconosciuto l'accesso all'indennità NASpI ai lavoratori che aderiscono all'accordo. Il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

Il contributo deve essere versato, senza applicazione di ulteriori oneri:

  • in unica soluzione entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro;
  • per le cessazioni intervenute precedentemente al 5 febbraio 2021 (data di pubblicazione del messaggio INPS), entro il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021.

Revoca del licenziamento
L'INPS chiarisce che, a seguito della revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (possibilità prevista dal Decreto Agosto e poi abrogata) il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale.

Pertanto, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell'integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

1. Quote TFR
Durante tale periodo le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR:

  • entro il termine di versamento della denuncia successiva al 5 febbraio 2021, senza applicazione di ulteriori oneri;
  • secondo le ordinarie scadenze per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria.

2. Ticket di licenziamento
A seguito della revoca, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l'obbligo di versamento avranno diritto al recupero dell'importo versato, avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.