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24 luglio 2023 INPS: EVENTI ALLUVIONALI DI CUI AL DL 01/06/2023, N. 61. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Area Normativa Normativa Previdenziale

INPS: EVENTI ALLUVIONALI DI CUI AL DL 01/06/2023, N. 61. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

INPS, CIRCOLARE N. 67 DEL 20/07/2023

L’Inps con la circolare numero 67 del 20 luglio 2023 fornisce le indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto interessate dall’alluvione che ha colpito il territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena durante il mese di maggio 2023.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori su menzionati, sono sospesi:

  • termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, tra cui:
    • note di rettifica scadute;
    • piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto;
    • agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
  • il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione;

L’Inps ricorda che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori e si applica inoltre alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

L’istituto comunque precisa che non si fa luogo a rimborsi per contributi già versati.

Soggetti interessati alla sospensione contributiva

Destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:  

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

L’Inps precisa che la sospensione riguarda, nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori in oggetto.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Entro la medesima data, dovranno essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023).

Tali modalità valgono anche per i rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione.

Istruzioni operative

Datori di lavoro con dipendenti

Ai fini della sospensione, alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento , , il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”; e le relative (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

Si evidenzia che per i datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.

Si precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei , e potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

Ripresa versamenti

Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.

Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributoDSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Si rammenta che il codice “N981” è riferito alle mensilità di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo: 

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati


 

DSOS

PPNNNNNNCCN981

mm/aaaa

mm/aaaa

 

Datori di lavoro con pluralità di sedi operative

La sospensione prevista riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens.

Nell’ipotesi di datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in Comuni colpiti dall’evento eccezionale in oggetto che al di fuori del predetto territorio, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento; diversamente in questo caso dovrà essere il datore di lavoro a richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

Pertanto, per i suddetti datori di lavoro, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento alluvionale, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Nell’elemento , , della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N981” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento dovrà essere valorizzato con “S”.

Pertanto, nel caso di datori di lavoro con unica matricola e più unità produttive – all’interno e al di fuori dei territori colpiti dall’evento – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree colpite dall’evento calamitoso.

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N981”.

Artigiani e commercianti

Per le categorie di artigiani e commerciati, anch’essi inclusi nella disciplina in trattazione sono comprese – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei:

  • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
  • contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
  • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

Si fa presente che per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023. 

L’Inps informa comunque che successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione.

Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

A)   Committenti

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata dovranno riportare, nell’elemento di , il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione provvederanno entro il 20 novembre 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

CXX/C10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

B)   Liberi professionisti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura in oggetto è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi – sono compresi: i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno di imposta 2022, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2023.

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

PXX/P10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

Con successivo messaggio l’Inps fornirà indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione.

 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata

Le aziende agricole assuntrici di manodopera che possono usufruire della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi (ovvero aziende che hanno sedi operative e/o fondi agricoli nei territori colpiti dall’alluvione) potranno inoltrare apposita istanza che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per aziende agricole” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione). 

Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 giugno 2023

4° trimestre 2022

 

Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale. Come già evidenziato entro la stessa data dovranno essere svolti gli adempimenti previdenziali e assistenziali sospesi per effetto nella normativa in argomento.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari

Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 luglio 2023

Prima rata 2023

 

I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).

Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.

Anche in questo caso non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Datori di lavoro domestico 

Nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se la scadenza è prevista per il 31 agosto 2023.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi, devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023.

Inoltre, si segnala che anche per i rapporti di lavoro domestico, per i quali le Comunicazioni obbligatorie sono inviate all’Istituto, sono sospesi, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti verso le Amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori alluvionati, anche per conto di clienti non operanti nei predetti territori. Si rammenta, tuttavia, che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione è prevista, unicamente, per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.

Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione.

Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che hanno ottenuto il c.a. “9B”(avente il significato “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”) sospenderanno, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, l’invio delle denunce UniEmens-ListaPosPA relative alle competenze dei mesi di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023.

Alla ripresa degli invii, le denunce dei mesi suddetti dovranno essere compilate valorizzando tra gli altri anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti, sospesi, dovranno essere riportati nei rispettivi elementi di o di o di o di in base alle gestioni di iscrizione del lavoratore.

Dovrà essere altresì compilato l’elemento con la data 31 agosto 2023.

Al momento della restituzione della contribuzione sospesa dovrà, invece, essere compilato nella denuncia del mese entro i cui termini viene effettuata la restituzione (ad esempio, contributi restituiti entro il 16 novembre 2023: denuncia del mese di ottobre 2023) l’elemento , avendo cura di indicare nel campo quello relativo al periodo del contributo sospeso, nel campo il codice della Gestione a cui detti contributi si riferiscono, nel campo il Codice “33” (“Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”), nel campo il contributo restituito, in quello il valore D “Dichiarazione” e in 001 “Eventi Calamitosi”.

Per procedere al pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, si dovrà utilizzare il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso modello il mese in cui viene effettuata la denuncia come innanzi illustrato; la causale da utilizzare sarà “PX33” (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento).

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati; tuttavia, qualora sia già stata trasmessa la denuncia del mese di aprile 2023, senza avere effettuato il relativo versamento, e il datore di lavoro intenda avvalersi della sospensione, dovrà essere trasmesso l’elemento V1, Causale 5, nel quale dovranno essere compilati i campi relativi ai contributi sospesi, con le modalità già illustrate.

Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito

L’Inps informa che sono sospesi anche i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli avvisi di addebito.

L’istituto ricorda che, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto.

La sospensione opera di diritto e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

La norma prevede che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato nel periodo oggetto di sospensione.

 Viene stabilito dal Legislatore che i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Infine, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti l’Istituto sospenderà, fino alla data del 31 agosto 2023, l’emissione di avvisi di addebito e la notifica degli atti di accertamento della violazione, nonché delle ordinanze di ingiunzione.

Resta fermo che la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con il rispetto dei termini di prescrizione al fine di escludere ogni pregiudizio nel recupero dei crediti dell’Istituto. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, le Strutture territoriali valuteranno la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.

Anche la previsione della sospensione della notifica degli atti di accertamento della violazione e delle ordinanze di ingiunzione dovrà operare avuto riguardo al rispetto dei termini di prescrizione, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione, all’esito della quale la Struttura territoriale è chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento della violazione o dell’ordinanza-ingiunzione.

Sospensione dei termini sostanziali e processuali

Per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti, avevano la sede legale o operativa oppure esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori alluvionati, la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023.

Il decorso dei suddetti termini riprende dalla fine del periodo di sospensione (1° agosto 2023). Qualora il decorso degli stessi abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 1° agosto 2023.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

Infine, l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023, dispone che: “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023”.

Pertanto, devono intendersi sospesi il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento della violazione, nonché il termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con ordinanza-ingiunzione, qualora la relativa scadenza ricada nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.