L’Inps con messaggio n. 2066/2020 fornisce le istruzioni operative relative alle attività da predisporre in seguito ai provvedimenti autorizzativi di Cigo e Cigs.
CIGS
Decreti di annullamento
Ne caso in cui venga emesso un decreto di annullamento parziale, l’inps territorialmente competente dovrà modificare l’autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue.
Qualora risulti un numero di ore già conguagliate o pagate superiore rispetto a quanto risultante dal riproporzionamento, le stesse devono essere recuperate, salvo che l’azienda dimostri la spettanza del maggior numero di ore.
Decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 18/2020
Le aziende che hanno in corso un trattamento di Cigs e che lo hanno dovuto sospendere a causa dell’emergenza epidemiologica, possono accedere ai trattamenti di cassa ordinaria o di cassa in deroga con la causale Covid-19.
In tali casi il Ministero del Lavoro adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.
Pertanto, al termine del periodo di CIGO le aziende dovranno richiedere una nuova autorizzazione sul numero di decreto che ha disposto la sospensione ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.
Si raccomanda alle aziende di non utilizzare, a partire dalla data di inizio della CIGO (oppure CIG in deroga o FIS) richiesta per COVID, il numero di autorizzazione rilasciato sul decreto CIGS sospeso.
Decreti di revoca
I decreti di revoca in genere sono emanati in seguito a richiesta delle aziende interessate, pertanto non dovrebbero sussistere situazioni di recupero di somme indebite. In caso contrario, si applicano le medesime istruzioni relative ai decreti di annullamento.
Comunicazioni integrative di rettifica
Le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato.
Nei casi necessari le strutture competenti emaneranno eventuali provvedimenti di modifica alle autorizzazioni già emesse.
Decreti di modifica della modalità di pagamento
In questi casi l’ autorizzazione originaria deve essere riparametrata secondo le istruzioni fornite per i decreti di annullamento.
Inoltre sul numero di decreto di modifica deve essere emessa una nuova autorizzazione, su apposita istanza dell’azienda beneficiaria, con riferimento al solo periodo interessato dalla nuova modalità di pagamento.
Richieste di esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018
In questi casi la sede competente deve valutare l’effettiva spettanza dell’esonero richiesto dall’azienda e inviare tramite PEI, una richiesta motivata alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che procederà alla variazione dei dati negli appositi archivi.
Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà
La modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In questi casi la sede Inps competente dovrà decurtare dall’autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di riduzione oraria.
La Struttura territoriale deve poi attivare le conseguenti azioni di recupero degli eventuali indebiti con l’obbligo dell’azienda di regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati.
CIGO
Modifica della modalità di pagamento
In caso di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa è possibile richiedere il pagamento diretto della prestazione.
Nei casi di CIGO per causali COVID-19 si ricorda che non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente.
Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa.
Invece in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territorialmente competente deve chiudere l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto.
A tal fine è necessaria una nuova domanda dell’azienda, corredata dell’Allegato n. 2 di cui alla circolare n. 197/2015 (salvi i casi di CIGO per COVID), con riferimento al periodo e alle ore per cui si chiede il pagamento diretto.
In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio.