Il decreto PNRR quinquies (D.L. n. 160/2024), approvato l’11 dicembre dalla Camera, prevede l’utilizzo della CIG in deroga per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda.
La possibilità di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga è prevista per un periodo massimo di 9 settimane, da collocare nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024. Le indicazioni per la presentazione della domanda sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 99 del 2024.
In sede di conversione in legge, è stato approvato l’emendamento che applica le misure di sostegno al reddito anche al settore della pelletteria e della metalmeccanica per gli accessori destinati alla filiera moda.
CIG in deroga: un aiuto per i lavoratori della moda
L’integrazione salariale in deroga spetta:
- a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 30 giorni di effettivo lavoro, maturata alla data di presentazione della domanda di concessione presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto l’intervento.
Con riferimento a tale requisito soggettivo, si ricorda che il Ministero del Lavoro, con la Circ. n. 1/2022, ha chiarito che:
- il requisito dell’anzianità di 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto e indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia stata maturata in modo continuativo o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale;
- nel computo sono incluse anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Presentazione della domanda per la CIG in deroga
Il termine di presentazione dell’istanza all’INPS scade entro i consueti 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda può essere presentata a partire dal 3 dicembre 2024, esclusivamente tramite la piattaforma Omnia IS.
Con la circ. n. 99/2024, l’INPS ha chiarito che, qualora il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 (29 ottobre 2024) e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della piattaforma), i 15 giorni decorrono da quest’ultima data.
Documentazione necessaria
All’istanza sarà necessario allegare:
- Elenco nominativo dei lavoratori interessati.
- Relazione tecnica, redatta secondo il format disponibile nell’Allegato n. 2 della circ. n. 99/2024, che illustri:
- le ragioni della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- la capacità dell’impresa di continuare a operare al termine del periodo di sostegno richiesto.
- Dichiarazione (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con cui i datori di lavoro attestano l’impossibilità di accedere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente.
Per i datori di lavoro artigiani, è prevista un’alternativa alla dichiarazione: possono allegare una certificazione rilasciata dal FSBA che attesti i periodi di AIS già autorizzati dal Fondo.
Obbligo di informativa sindacale
Anche per la misura in deroga si applica l’obbligo di informativa preventiva alle RSA/RSU, ove presenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L’informativa deve includere:
- Le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
- L’entità e la durata prevedibile.
- Il numero di lavoratori interessati.
Tuttavia, l’INPS, con la circ. n. 99/2024, ha chiarito che, per semplificare l’azione amministrativa, l’obbligo informativo sarà considerato adempiuto anche se assolto successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione.
Agevolazioni e deroga rispetto alla disciplina ordinaria
Questa misura risulta semplificata rispetto alla normativa ordinaria per quanto riguarda:
- Contributo addizionale: i datori di lavoro che accedono alla CIG in deroga non sono tenuti al pagamento del contributo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
Neutralizzazione dei periodi fruiti: i periodi autorizzati non incidono su eventuali richieste future di integrazione salariale.