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5 luglio 2016 News normativa - lavoratori impatriati
Area Normativa

News normativa - lavoratori impatriati

cervelli

Oggi, analizziamo il decreto 26 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 132 del 8.6.2016, contenente le disposizioni relative al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, di cui all'art. 16 del decreto legislativo  n. 147/2015.

Ricordiamo che l’art. 16 del decreto legislativo n. 147/2015 ha introdotto un’agevolazione fiscale, consistente nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. L’agevolazione fiscale trova applicazione, a decorrere dall'anno 2016, per il periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento e per i successivi quattro, al sussistere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori impatriati non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui è stato effettuato il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società controllate o collegate facenti parte del medesimo gruppo d’imprese;
  • l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d’imposta;
  • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Sono, altresì, destinatari delle medesime agevolazioni anche:

  • i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo  di laurea che hanno  svolto  continuativamente  un'attività  di  lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori  dall'Italia  negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • b) i   cittadini   dell'Unione   europea   che   hanno   svolto continuativamente un'attività  di  studio  fuori  dall'Italia  negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo  di  laurea  o una specializzazione post lauream.

Puoi seguire la news normativa sui lavoratori impatriati in formato video o continuare la lettura sotto.

Divieto di cumulo

Il Ministero ha stabilito che la fruizione dei benefici in esame è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (L. n. 122/2010), ovvero con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

Decadenza

I beneficiari dell’incentivo fiscale decadono dal diritto allo stesso se non mantengono la residenza in Italia per almeno due anni. In tal caso, si provvederà al recupero di quanto fruito, con applicazione di sanzioni e interessi.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 46244 del 25 marzo 2016, ha definito le modalità di esercizio dell’opzione ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato da parte  dei soggetti destinatari dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015.

Per usufruire dell’agevolazione i lavoratori dipendenti hanno presentato un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro con i dati anagrafici , l’ indicazione dell’attuale residenza in Italia e  l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.